Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 136


Esame delle cose presentate
La verifica ai colli, fatta dai tre funzionari a ciò addetti, deve, sotto la loro personale responsabilità, essere minuta e diligente.
Dovranno i detti funzionari anzitutto assicurarsi che le casse siano solide e non abbiano doppio fondo, o doppi laterali, o doppio coperchio, e che una tela dipinta non sia inchiodata su tela o tavola più pregevole per mascherarla o sottrarla alla verifica.
Se l'ufficio di esportazione o la biblioteca scoprirà frodi di questo o d'altro genere, sequestrerà la cosa dichiarandola in contrabbando.
Il relativo verbale sarà immediatamente trasmesso all'Intendenza di finanza, affinché questa promuova il procedimento per l'applicazione delle pene comminate per il contrabbando.
Copia del verbale sarà pure inviata al Ministero della pubblica istruzione.

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