Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 135


La denuncia, compilata come all'art. precedente, sarà firmata in ciascuno dei tre esemplari dallo speditore. Quando questi sia una ditta firmerà chi giuridicamente ne ha la rappresentanza.
Ove manchi taluna delle indicazioni e dichiarazioni richieste dall'art. precedente, o vi siano nelle tre copie cancellature o alterazioni di qualunque genere, la denuncia non sarà accettata dall'ufficio di esportazione. Potrà essere consentita la descrizione sommaria del contenuto, quando si tratti di numerosi colli, di sculture smontate o di frammenti marmorei di scarso pregio, o quando, per circostanze speciali da apprezzarsi dall'ufficio, la descrizione delle cose per ogni collo presenti eccezionali difficoltà. A tale effetto potranno anche più colli comprendersi in una sola denuncia, ma la dichiarazione del prezzo, come alla lett. f) dell'art. precedente, dovrà essere distinta per ciascun collo, tranne il caso in cui si tratti di pezzi, i quali costituiscono una sola unità artistica.
In ogni caso, non appena la denuncia sarà presentata all'ufficio di esportazione verrà da questo immediatamente registrata in un protocollo speciale, numerata con numero progressivo e firmata in ogni esemplare dal funzionario a ciò delegato.
Né il proprietario né l'esportatore potranno più ritirare la cosa, allorché l'ufficio abbia o dichiarato di proporre al Governo l'esercizio del diritto di acquisto o verificata la sussistenza di una violazione di legge.

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