Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 134


Della esportazione delle cose soggette a licenza
Della denuncia

Lo speditore nel presentare la cosa esibirà in triplice copia, scritta sui moduli a ciò destinati e gratuitamente forniti dall'ufficio, la denuncia di esportazione, indicando:
a) nome, cognome e domicilio del proprietario, nonché dell'esportatore quando questi sia persona diversa dal proprietario;
b) luogo di destinazione delle cose e via che debbono percorrere per giungere al confine italiano;
c) nome, cognome e domicilio del destinatario;
d) numero d'ordine dei colli, marca e contrassegni, peso denunciato per ciascun collo, ove sia possibile;
e) natura, descrizione delle cose;
f) prezzo che se ne dichiara, scritto in tutte lettere e in numeri arabici.
Nella denuncia si dovrà anche attestare:
1° che la cosa non proviene dagli enti di cui all'art. 2 della L. 20 giugno 1909, n. 364;
2° che di essa non fu mai vietata la esportazione a norma dell'art. 9 della legge anzidetta;
3° se avvenne notificazione dell'importante interesse agli effetti degli articoli 5, 6, 7 e 13 della L. 20 giugno 1909, n. 364, e in qual data.

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