Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 133


Le verifiche fuori d'ufficio alle cose in esportazione possono aver luogo solo nel caso in cui si tratti di opere soggette al nulla osta o di colli che per mole o per peso complessivo siano difficilmente trasportabili.
Tali verifiche non potranno farsi che nelle ore in cui l'ufficio rimane chiuso al pubblico servizio, e nelle città in cui l'ufficio di esportazione non sia situato nei locali della R. dogana.
L'esportatore che chiede la verifica fuori di ufficio sarà obbligato a sopportare la spesa per il mezzo di trasporto ed a corrispondere una indennità di lire 15 a ciascuno dei funzionari delegati e di tre lire all'inserviente per la legatura e l'apposizione dei piombi.
Qualora la verifica fosse richiesta in località posta fuori della cinta daziaria, oppure, nei Comuni aperti, ad una distanza di oltre tre chilometri dall'ufficio, a ciascuno dei funzionari delegati ed all'inserviente competerà il doppio della indennità predetta oltre al rimborso della spesa per il mezzo di trasporto o per il viaggio di andata e ritorno in 2ª classe.
I pagamenti dovranno essere anticipati all'ufficio, o direttamente o per mezzo di vaglia postale.
Le verifiche fuori d'ufficio saranno sempre accordate, qualunque sia la mole ed il peso degli oggetti, ai capi delle Missioni diplomatiche accreditate presso la R. Corte e presso la S. Sede; e per tali verifiche non saranno dovuti i diritti di cui sopra ( Così sostituito dal R.D. 19 settembre 1920, n. 1776).

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