Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 131


Gli incunabuli e i libri stampati a tutto l'anno 1550 e le xilografie, le incisioni, le miniature, i manoscritti legati o sciolti ancorché non miniati, purché non posteriori all'anno 1550, sono sottoposti a tutte le disposizioni relative all'esportazione all'estero delle cose di arte e di antichità.
Alle cose di cui sopra e alle altre comprese nel materiale bibliografico indicato all'art. 128 del presente regolamento, allorquando siano posteriori all'anno 1550, le disposizioni relative alla esportazione si applicheranno soltanto nei casi in cui intervenne la notificazione di importante interesse.
Chiunque voglia esportare all'estero le cose di cui ai precedenti comma, dovrà presentarle alle biblioteche governative indicate nel R.D. 27 agosto 1905, n. 498.
Il materiale bibliografico non designato nei commi 1 e 2 sarà liberamente esportabile, purché lo speditore lo accompagni con la dichiarazione da lui firmata che per esso non è seguita la notificazione di importante interesse ai sensi dell'art. 5 della L. 20 giugno 1909.
Tutto il materiale del commercio librario moderno, così italiano come straniero, noi limiti del secondo comma dell'art. 1 della legge, non è sottoposto a vincolo alcuno.

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