Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 126


Gli ispettori onorari degli scavi e dei monumenti ed i sindaci, quando consti loro che tali scoperte abbiano avuto luogo, e ricorra il pericolo di taluna delle trasgressioni menzionate nell'articolo precedente daranno denuncia alla Sovrintendenza, a norma dell'articolo 117, comma secondo, e al tempo medesimo si rivolgeranno agli ufficiali di polizia giudiziaria per l'accertamento del fatto e pel sequestro degli oggetti.
I detti ufficiali e i funzionari indicati nel primo comma dell'art. 2 della L. 27 giugno 1907, n. 386, potranno anche agire di loro iniziativa a tali operazioni, di cui daranno subito poi notizia alla sovrintendenza.

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