Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 121


Disposizioni comuni alle sezioni precedenti
Le cose provenienti da scavo o da scoperte fortuite che per qualsiasi titolo spettino allo Stato saranno destinate ad Istituti governativi della regione donde provengono. In casi eccezionali il Ministro dell'istruzione, su parere conforme del Consiglio superiore, potrà destinarle ad altro Istituto.
Oltre al caso speciale, di cui all'art. 17 ultimo comma della legge, potrà il Ministero consentire, sul parere conforme del Consiglio predetto, che tali cose siano lasciate in deposito, dietro ogni più ampia garanzia di custodia, ad Istituti comunali e provinciali della regione in cui vennero scoperte.

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