Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 119


Il sovrintendente, o chi per esso, visiterà le cose scoperte entro trenta giorni dalla denuncia. Avrà facoltà di studiare la località della scoperta seguendo tutte le norme indicate nella sezione II del presente capo.
Procederà poscia alla ripartizione delle cose scoperte. Saranno applicabili le norme stabilite a tal fine nella sez. II del presente capo, riducendo però alla metà la quota spettante allo Stato sulle cose scoperte o sul loro equivalente in denaro.
Qualora, essendo intervenuta la ripartizione in natura, fra le cose rilasciate al privato proprietario ve ne fosse alcuna di importante interesse, il cenno che di tale interesse si faccia nel processo verbale terrà luogo di notifica al proprietario.

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