Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 118


Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge, relativo ai provvedimenti di urgenza per la conservazione delle cose trovate, lo scopritore dovrà dare avviso all'ispettore o al sindaco.
Questi, quando riscontrino la necessità ivi accennata, ne redigeranno verbale in cui saranno anche indicati il numero e la qualità delle cose scoperte. Il verbale verrà sottoscritto dal ritrovatore e dall'ispettore o dal sindaco.
Ove l'ispettore o il sindaco abbiano legittimo timore di trafugamenti o di danni disporranno per la conservazione delle cose anzidette nel museo o in altro locale riconosciuto idoneo.

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