Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 117


La denuncia di cui all'articolo precedente vien data al sovrintendente sui musei e sugli scavi della regione o al locale ispettore onorario per gli scavi e i monumenti o al sindaco.
L'ispettore o il sindaco cui venga data la denuncia, o che in qualsiasi modo apprendano la avvenuta scoperta, ne daranno immediata comunicazione alla sovrintendenza.

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