Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 116


Delle scoperte fortuite
Quando casualmente vengano scoperte cose soggette alle disposizioni della L. 20 giugno 1909, n. 364, e del presente regolamento, deve lo scopritore di esse, e chiunque altro anche solo temporaneamente le detenga, dare immediata denuncia della scoperta, lasciandole intatte e provvedendo alla loro conservazione fino a quando siano visitate dalla sovrintendenza.
L'obbligo della denuncia è comune a italiani e stranieri, a privati, enti od istituti.

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