Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 115


Scavi per opera di privati di nazionalità straniera o di istituti esteri
Le norme del § precedente si applicano agli scavi per cui sia stata avanzata domanda, nelle forme volute dal presente regolamento, da istituti esteri o da privati di nazionalità straniera, sia per quanto riguarda la concessione, il ritiro o la revoca della licenza, la sorveglianza alle operazioni di scavo e il relativo diritto di sospenderle o di sostituirvisi, sia per tutte le operazioni successive.
Qualora il sovrintendente ritenga opportuno che si possa lasciare a detti concessionari parte delle cose scoperte, farà proposta al Ministero prima della redazione del relativo verbale di ripartizione e indicherà se, a suo giudizio, fra dette cose ve ne sia alcuna per la quale ricorrano gli estremi di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge.
Il Ministero determinerà, su conforme parere del Consiglio superiore, le condizioni e gli obblighi pel miglior modo di conservazione delle cose stesse, a fine di giovare all'incremento degli studi e della pubblica cultura in Italia.

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