Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 114


Le Provincie e i Comuni che volessero giovarsi del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 della Legge, al fine di conservare nei loro musei la quota spettante allo Stato su cose scoperte in scavi di cui fosse stata concessa licenza a privati o ad enti della medesima Provincia o Comune, dovranno rivolgere domanda al Ministro della pubblica istruzione a mezzo della sovrintendenza competente.
Alla domanda dovrà essere unita copia delle rispettive deliberazioni consiliari debitamente omologate.
Il sovrintendente, nel trasmettere la domanda al Ministero, riferirà circa l'opportunità dell'accoglimento di essa, dando notizie sull'importanza del museo, sulla capacità dei suoi ambienti, sulle garanzie di sorveglianza che offrono la Provincia e il Comune, e in genere sulla possibilità di conservare le cose scoperte così come potrebbero essere conservate presso le collezioni dello Stato.
Sulla domanda del Comune e della Provincia e sulla relazione del sovrintendente il ministro provoca il parere del Consiglio superiore.

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