Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 113


Finito lo scavo si procederà alla valutazione e ripartizione delle cose scavate secondo tutte le norme stabilite a tal fine nella precedente sezione per gli scavi governativi che si eseguono in fondi privati, riducendo però alla metà la quota spettante allo Stato sulle cose scavate e sul loro equivalente in danaro. Valgono pel concessionario dello scavo tutte le disposizioni che nella sezione citata si applicano al proprietario del fondo.
Qualora, essendo avvenuta la ripartizione in natura, fra le cose rilasciate al privato proprietario ve ne fosse alcuna di importante interesse, il cenno che di tale interesse si faccia nel processo verbale terrà luogo di notifica al proprietario.

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