Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 112


Ove nelle cose scoperte, a giudizio del sovrintendente o dell'ispettore, siano necessarie opere di conservazione, esse andranno per metà a carico dell'amministrazione e per metà del concessionario dello scavo. La spesa, ove il concessionario non voglia sborsare la propria parte, sarà anticipata dall'amministrazione, la quale se ne rivarrà nella ripartizione.

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