La licenza è ritirata dal Ministero su relazione del sovrintendente. La sospensione è decisa dal sovrintendente e anche, in casi d'urgenza, dai funzionari presenti sul luogo, o da ufficiali di polizia giudiziaria i quali vengano a cognizione di irregolarità o trasgressioni di legge nell'esercizio dello scavo.
La sospensione, salvo che il Ministero non ritiri o revochi la licenza, ha termine:
nel caso di cui alla lett. a) dell'articolo 106, non appena siano finiti gli studi e i rilievi eseguiti per conto dell'Amministrazione;
nel caso di cui alle lett. b) e c) del medesimo articolo, qualora il Ministero non ritenga conveniente di addivenire alla revoca della licenza o della espropriazione proposta. Nel caso di cui alla lett. b) potrà il sovrintendente, sotto la sua responsabilità, consentire la ricerca in altra parte del fondo.
Il tempo trascorso nella sospensione non è mai computato in quello concesso.