Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 107


La licenza può esser ritirata:
a) quando il proprietario, senza il consenso del sovrintendente, sostituisca nella sorveglianza e alla direzione dei lavori altre persone a quelle indicate nella domanda;
b) quando da alcuni degli scavatori si sia trafugata o danneggiata o si tenti di trafugare o danneggiare una cosa mobile o immobile venuta a luce, benché di scarso valore;
c) quando non si osservino in tutto o in parte, le prescrizioni date dall'Amministrazione.
Può essere ritirata anche prima dell'inizio dello scavo. Qualora questo sia già cominciato, il ritiro della licenza non pregiudica i diritti sulle cose venute a luce le quali saranno custodite, fino all'esaurimento di ogni pratica, a cura del Ministero dell'istruzione.

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