Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 103


Accolta la domanda, il sovrintendente emette la licenza indicando la data in cui si potranno cominciare gli scavi. Nella licenza saranno riportate le norme speciali per il buon andamento scientifico dello scavo e il tempo di durata della concessione. Sulla licenza, a spese dell'interessato, verrà apposta una marca da bollo da lire 1. Dell'emissione della licenza il sovrintendente darà notizia al locale ispettore onorario degli scavi e dei monumenti o al sindaco del Comune in cui si esegue lo scavo. Disporrà inoltre per la sorveglianza delle operazioni di scavo, presiedendo a queste o personalmente, o a mezzo di funzionari da lui dipendenti, e in casi eccezionali dai RR. ispettori onorari per i monumenti e per gli scavi.

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