Regime pubblicitario dei patti parasociali (art.2341 ter cod.civ.)




Per quanto attiene al regime pubblicitario dei patti parasociali ed alle sanzioni conseguenti al difetto di osservanza delle relative prescrizioni l'art. 2341 ter cod. civ. si riannoda al modo di disporre dell'art. 122 t.u.f. nota1, pur discostandosi significativamente dal III comma della detta norma per quanto attiene alla comminatoria della nullità. Quest'ultima infatti non è stata reiterata, essendosi il legislatore fatto carico delle cospicue perplessità sollevate dalla dottrina e dalla (sia pure) scarsa giurisprudenza di merito. In primo luogo occorre riferire che, analogamente a quanto accade per le società quotate, il I comma dell'art. 2341 ter cod. civ. prevede, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, un onere di comunicazione dei patti parasociali alla società stessa. Dette convenzioni devono essere dichiarate in apertura di ciascuna assemblea, venir trascritte nel relativo verbale. Quest'ultimo deve infine essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

In difetto della dichiarazione di cui sopra, il II comma dell'art. 2341 ter cod. civ. commina l'impossibilità per i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale di esprimere il proprio voto. Le deliberazioni assembleari che eventualmente venissero approvate con il contributo determinante del voto relativo alle azioni "congelate" non si sottrarrebbero alla censura di impugnabilità ai sensi dell'art. 2377 cod. civ. .

Note

nota1

Norma ai sensi della quale i patti devono essere comunicati entro cinque giorni dalla stipulazione alla Consob, indi depositate, entro quindici giorni dalla stipulazione, nel registro delle imprese del luogo in cui ha sede la società, ovvero nel registro delle imprese di Milano se si tratta di patti relativi a società non aventi sede in Italia ed infine pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana.
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