Regime delle eccezioni nella delegazione passiva



La disciplina delle eccezioni che il delegato può opporre al delegatario è posta dall'art. 1271 cod. civ. apri. Il I comma di detta norma dispone che il delegato può, in ogni caso, opporre al delegatario le eccezioni relative ai propri rapporti con questo, vale a dire in base al rapporto finale (ad es.: Tizio, delegato da Caio a pagare a Sempronio 100 eccepisce a Sempronio la compensazione, essendo a propria volta il delegatario Sempronio debitore del delegato Tizio. Si può anche ipotizzare un vizio di volontà della promessa di pagamento effettuata dal delegato nei confronti del delegatario).

Delegazione

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Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai propri rapporti con questi (art. 1271 I comma)

Ai sensi del II comma dell'art. 1271 cod. civ. , a meno che le parti non abbiano convenuto diversamente, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante (vale a dire il rapporto di provvista), salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario (cioè il rapporto di valuta). Il III comma della norma fa seguito stabilendo che il delegato non può neanche opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario (rapporto di valuta), se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento nota1 .

Che significato hanno queste regole?

La questione principale è quella di distinguere tra delegazione pura e titolata.

Quando la delegazione è pura, il delegato non può opporre eccezioni attinenti al rapporto di provvista o a quello di valuta, bensì soltanto quelle attinenti al rapporto finale (I comma art. 1271 cod.civ. ) nota2, nel senso più sopra precisato.

A questa regola sembra si possa derogare nel caso in cui entrambi questi rapporti siano viziati. Si tratta della cosiddetta nullità della doppia causa (Cass. Civ. Sez. III, 5770/94 ). A questa fattispecie fa riferimento la relazione al codice civile.

Occorre tuttavia notare come questa conclusione non sia esattamente corrispondente al testo del II comma dell'articolo 1271 cod. civ. , il quale fa riferimento soltanto alla nullità del rapporto di valuta. Viene cioè stabilito che, nel caso di delegazione pura, può rilevare l'eccezione fondata sul rapporto di provvista (che potrebbe essere viziato, ma non nullo nota3 ) nel solo caso in cui sia nullo il rapporto di valuta. E' infatti evidente che, in questo caso, il creditore delegatario effettivamente non ha titolo alcuno per poter pretendere il pagamento dal delegato. L'astrattezza della fattispecie non si spinge tuttavia fino al punto da costringere il delegato a pagare al delegatario anche in mancanza del rapporto "fondamentale" di valuta. Svolte queste precisazioni, appare chiaro che la figura della cosiddetta nullità della doppia causa è fondata. E' infatti evidente che, se risulta sufficiente a paralizzare la pretesa del creditore la nullità del rapporto di valuta (in forza di eccezioni svolte dal delegato e fondate variamente sul rapporto di provvista, senza che si giunga a questioni afferenti al radicale vizio della nullità di questo), a fortiori la stessa conseguenza si produrrà quando nulli siano sia il rapporto di valuta sia quello di provvista.

Quando invece la delegazione è titolata il delegato può opporre al delegatario le eccezioni fondate sul rapporto di valuta (come espressamente prevede il III comma dell'art. 1271 cod. civ. ) e, quando fosse stata pattuita la rilevanza di esso (anche se la norma esaminata, a rigore, è muta sul punto) anche sul rapporto di provvista nota4.

Notevole è dunque, come detto, la considerazione della autonomia del rapporto finale (cioè quello che lega il delegato al delegatario) nel caso di delegazione pura.

Quando infatti il delegato avesse accettato la delegazione, non potrebbe opporre al delegatario i vizi relativi al rapporto tra delegante e delegatario né, tantomeno, i vizi del rapporto tra esso delegato ed il delegante (se non nei limiti esaminati).

Nel caso in cui la delegazione fosse invece titolata, sarebbe possibile far valere le eccezioni proprie del rapporto evocato dalla delegazione stessa (Cass. Civ. Sez. I, 2943/97 ). In definitiva è la titolazione che decide della opponibilità delle eccezioni.

Le pattuizioni tra le parti ovvero il tenore della dichiarazione con la quale il delegato si è obbligato nei confronti del delegatario, possono consentire dunque di opporre a quest'ultimo:

  1. quelle eccezioni che il delegato avrebbe potuto opporre al delegante in base al rapporto di provvista;


  1. quelle eccezioni che il delegante avrebbe potuto opporre al delegatario in base al rapporto di valuta

E' stato pertanto deciso che "il debitore delegato può opporre al delegatario le eccezioni nascenti dal rapporto di valuta, relative cioè alla sussistenza del diritto di credito e non anche quelle attinenti al rapporto di provvista, salva l' ipotesi in cui sia stata conclusa una diversa pattuizione (art. 1271 cod. civ. ), in base alla quale la sorte del credito del delegatario venga vincolata alla validità del rapporto di provvista, cui egli era originariamente estraneo" (Cass. Civ. Sez. III, 4799/79 ).

Si pensi al caso in cui Secondo, delegato, abbia promesso a Terzo, creditore delegatario, di corrispondergli quanto egli delegato (Secondo) deve a Primo (delegante) in base al rapporto di provvista: Secondo potrà opporre a Terzo ogni eccezione fondata su questo rapporto (vale a dire il rapporto che lega delegante e delegato: II comma art. 1271 cod. civ. ).

Si badi anche all'ipotesi in cui Secondo, delegato, abbia promesso a Terzo, creditore delegatario, di corrispondergli quanto quest'ultimo deve ricevere da Primo (delegante) in base cioè al rapporto di valuta: Secondo potrà opporre a Terzo ogni eccezione fondata su quest'altro rapporto (vale a dire il rapporto che lega delegante e delegatario: III comma art. 1271 cod. civ. ).

Delegazione

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Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e/o di provvista in relazione alla expressio causae operata nella delegazione titolata

Note

nota1

Secondo Greco, voce Delegazione (dir.civ.), in N.sso Dig.it., vol. V, 1960, p. 340, "l'espresso riferimento" di cui parla il terzo comma della norma in esame ha valore di una pattuizione, sia pure sintetica, inserita nel contratto delegato-delegatario.
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nota2

In tal senso Bianca , Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 645; Mancini, Delegazione, espromissione, accollo, in Tratt. dir. priv., dir. da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 411.
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nota3

Greco, op. cit., p. 339; Miele, Delegazione. Delegazione titolata, in Nuova Riv.dir. comm., vol. II, 1949, p. 60; Rescigno, voce Dele gazione (dir.civ.), in Enc. dir., vol. XI, 1962, p.963.
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nota4

Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, pp. 820 e 821.
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Bibliografia

  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • GRECO, Delegazione, N.sso Dig. It., V, 1960
  • MANCINI, La delegazione, l'espromissione e l'accollo, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, 1999
  • MIELE, Delegazione. Delegazione titolata, Nuova Riv.dir.comm., II, 1949
  • RESCIGNO, Delegazione, Enc.dir., XI, 1962


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