Realità del comodato



Il comodato è un contratto reale, nel senso che il perfezionamento di esso non può prescindere dalla consegna materiale del bene che ne è l'oggetto (art.1803 cod.civ.) nota1.

Stretta è la correlazione tra la realità e la gratuità. Secondo una teorica la realità verrebbe a costituire un rafforzamento della debolezza dell'elemento causale del contratto nota2 . In questo senso la consegna del bene si porrebbe come alternativa rispetto al requisito della forma rafforzata (si pensi all'atto pubblico ed alla presenza dei testimoni nella donazione: art. 782 cod.civ.).

Nel tempo che precede la consegna, una semplice promessa di comodato sarebbe priva di rilevanza giuridica impegnativa: la traditio della cosa varrebbe a segnare il passaggio tra impegno privo di vincolatività e un rapporto qualificato dal carattere della giuridicitànota3 .

Varie possono essere le modalità della consegna. La traditio materiale del bene ne costituisce l'ipotesi più cospicua, ma non può escludersi che si abbia una consegna soltanto simbolica quale ad esempio quella delle chiavi di un appartamento; una traditio brevi manu, che ha luogo quando il bene sia già nella materiale disponibilità del comodatario (il quale, ad esempio, ne fosse conduttore in relazione ad un contratto di locazione).

Problema strettamente complementare rispetto al duplice carattere della realità e della gratuità in discorso è quello di una più approfondita indagine circa la forza vincolante della stipulazione in base alla quale si convenga di consegnare una cosa determinata per consentirne l'uso gratuito. In altri termini ci si domanda se possa sortire una qualche efficacia il contratto meramente consensuale (non accompagnato dalla consegna del bene) con il quale si prometta o altrimenti ci si impegni a dare in comodato. Il quesito, che possiede notevole analogia con la questione della ammissibilità di un contratto preliminare di mutuo e di donazione, sarà oggetto di separata disamina.

Note

nota1

Secondo un'opinione la realità non sarebbe altro se non un relitto storico, non giustificabile alla stregua del principio dell'autonomia privata (così Di Majo, L'esecuzione del contratto, Milano, 1967, p.340, per il quale la consegna dovrebbe essere ridotta al rango di puro momento esecutivo). Questa osservazione non pare tuttavia cogliere nel segno, stante la correlazione tra realità e gratuità di cui all'analisi che segue.
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nota2

Cfr. in questo senso Gorla, Il contratto, Milano, 1954, p.85; Sacco, Causa e consegna nella conclusione del mutuo, del deposito e del comodato, in Banca, borsa, titoli di credito, I, 1971, p.449.
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nota3

Diversamente si pone rispetto alla questione chi reputa (Fragali, Del comodato, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1966, p.172; Tamburrino, voce Comodato, in Enc. dir., vol.VII, 1960, p.996) che il comodato sia senz'altro un contratto reale. Ciò tuttavia non escluderebbe la possibilità per le parti di stipulare un contratto preliminare di comodato, il cui perfezionamento sarebbe legato al raggiungimento del mero consenso.
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Bibliografia

  • DI MAJO, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967
  • FRAGALI, Del comodato, Bologna - Roma, Comm.cod.civ., 1966
  • GORLA, Il contratto, Milano, 1954
  • SACCO, Causa e consegna nella conclusione del mutuo, del deposito e del comodato, Banca, borsa, titoli di credito, I, 1971
  • TAMBURRINO, Comodato, Enc. dir., 1960

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