Rappresentanza processuale (esecutore testamentario)



L'art. 704 cod.civ. prevede una legittimazione processuale dell'esecutore testamentario sia dal punto di vista attivo, sia da quello passivo.

Sotto il primo profilo l'esecutore è titolare jure proprio delle azioni relative all'esercizio del suo ufficio (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4663/82 ). Vengono in esame le questioni che rinvengono quale presupposto la custodia o la gestione dei beni dell'asse ereditario. Non potrà dunque l'esecutore impugnare il testamento o una singola clausola. Egli si dovrà limitare a proporre le azioni che sono funzionali alla conservazione del patrimonio (quali ad esempio quelle possessorie e petitorie) nonchè le azioni intese a dare attuazione alla volontà del de cuius (es.: agire per ottenere un titolo esecutivo onde ottenere il rilascio di un bene immobile che deve essere consegnato ad un legatario) nota1 . La norma citata prescrive inoltre che l'esecutore abbia la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dall'erede. Relativamente a questi ultimi non sussiste il limite relativo all'esercizio concreto dell'ufficio. L'intervento volontario potrà pertanto concernere qualunque giudizio promosso dall'erede relativo alla successione nota2.

Quanto alla legittimazione passiva l'art. 704 cod.civ. prevede che, nel corso della gestione, le azioni relative all'eredità devono essere proposte non soltanto nei confronti dell'erede, bensì anche verso l'esecutore.

Viene in esame un caso di litisconsorzio necessario (ipotesi di sostituzione processuale: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 5520/2020) qualificato da una triplice limitazione. E' chiaro in primis che l'arco temporale è quello durante il quale avviene la gestione dell'esecutore (che ordinariamente non eccede l'anno a far tempo dall'apertura della successione: III comma art.703 cod.civ. ) nota3. Deve inoltre trattarsi oggettivamente di azioni relative all'ufficio dell'esecutore (cioè di questioni che riguardano la conservazione, la gestione dei beni affidatigli, sia pure con la precisazione di cui tra breve). Infine occorre che almeno taluno dei chiamati abbia accettato l'eredità. Diversamente infatti l'esecutore sarà l'unico soggetto dotato di legittimazione processuale, venendo a rappresentare l'eredità nelle cause passive nota4.

Quali sono le azioni che possono venire intraprese nei confronti anche dell'esecutore? Se è palese che sussiste la legittimazione passiva di quest'ultimo in relazione alla lite promossa dai creditori ereditari per conseguire il pagamento dei propri crediti o a quella instaurata dal legatario della cosa di genere al quale siano stati trasferiti beni di qualità inferiore a quella media, è d'uopo chiarire che ben potrebbero venire in esame anche questioni relative alla validità, all'efficacia del testamento, alla possibilità per il chiamato di venire alla successione. Si pensi alla disposizione testamentaria invalida o lesiva della quota di legittima, alla nomina nel testamento di un soggetto interposto rispetto ad altro incapace di succedere, all'indegnità di un erede. L'esecutore non può disinteressarsi di tutte queste problematiche perchè la soluzione di esse si riverbera necessariamente sull'adempimento dei doveri inerenti al proprio ufficio nota5 (con particolare riguardo agli obblighi di amministrazione e di consegna dei beni ai beneficiari dei lasciti testamentari).

Note

nota1

Brama, Manuale dell'esecutore testamentario, Milano, 1989, p.50; Natoli, L'amministrazione dei beni ereditari, vol.I, Milano, 1947, p.355 e Santarcangelo, La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale, vol.III, Milano, 1986, p.620.
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nota2

Trimarchi, voce Esecutore testamentario, in Enc.dir., vol.XV, 1966, p.402.
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nota3

Contra Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.575, il quale ritiene che con il termine "gestione" si dovrebbe intendere l'esercizio delle funzioni dell'esecutore indipendentemente dalla circostanza che egli sia o meno nel posseso dei beni: Il termine annuale si riferirebbe ai soli poteri di amministrazione e non alla durata temporale del suo incarico.
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nota4

Così Talamanca, Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1978, p.506.
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nota5

Palazzo, Le successioni, t.2, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2000, p.849.
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Bibliografia

  • BRAMA, Manuale dell' esecutore testamentario, Milano, 1989
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • NATOLI, L’amministrazione di beni ereditari II, l’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione dell’eredità, Milano, 1969
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • SANTARCANGELO, La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale , Milano, 1985
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978
  • TRIMARCHI, Esecutore testamentario (dir.priv.), Enc.dir., XV, 1966

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