La rappresentanza può essere definita come l'istituto in forza del quale ad un soggetto (il c.d. rappresentante)
è attribuito il potere di sostituirsi ad un altro soggetto (c.d. rappresentato),
relativamente al compimento di un'attività giuridica per conto di quest'ultimo ed eventualmente con effetti direttamente imputabili alla sfera giuridica di costui. Si parla anche di
parte formale e di
parte sostanziale per designare la differenza tra chi prende parte all'atto pur non essendo destinatario degli effetti di esso e chi, pur non presenziando concretamente, è titolare dei diritti e degli obblighi che scaturiscono dalla pattuizione
nota1 .
Chi effettua la dichiarazione negoziale, colui che firma l'atto (beninteso: con il proprio nome, non già con quello del rappresentato) è il
rappresentante. L'efficacia giuridica dell'atto stesso si verifica tuttavia nella sfera del rappresentato in virtù di apposita dichiarazione (c.d. contemplatio domini )
nota2 .
La figura del rappresentante differisce nettamente da quella del
nuncius.
Il rappresentante prende parte all'atto che deve porre in essere. Frequentemente ha ricevuto istruzioni dal rappresentato circa la natura, l'oggetto, le pattuizioni da inserire (es.: se si vuole vendere o comprare, l'oggetto della stipulazione, l'opportunità di introdurre una clausola condizionale).
Comunque il rappresentante interviene all'atto facendo uso della propria volontà, delle proprie facoltà di valutazione nota3. La locuzione "rappresentanza" individua due distinte ed assai diverse modalità di agire per conto di un altro soggetto. A questo riguardo si distingue il caso in cui gli effetti della condotta del sostituto si producono immediatamente nella sfera giuridica del sostituito (
rappresentanza diretta ) dall'ipotesi in cui sia indispensabile a tal fine compiere un'ulteriore attivitá (
rappresentanza indiretta: Tizio ha comprato un bene per conto di Caio senza avere il potere di spenderne il nome. Allo scopo di far acquisire a Caio la proprietà della cosa dovrà compiere un
apposito atto di trasferimento nota4 ).
La rappresentanza indiretta si denomina anche
interposizione reale, per distinguerla dall'
interposizione fittizia, fenomeno riconducibile all'ambito della simulazione, di cui costituisce una specie
nota5 .
Quando la rappresentanza è diretta il rappresentante agisce
per conto ed anche in nome del rappresentato, quando invece la rappresentanza è indiretta il rappresentante agisce
unicamente per conto e non in nome .
Occorre inoltre riferire che la sostituzione insita nella rappresentanza può intervenire non solo in relazione ad un soggetto la cui identità è immediatamente palesata all'altra parte (es.: Tizio, che agisce in nome e per conto di Caio, nel contrattare con Sempronio fa a costui presente di stipulare quale sostituto di Caio), ma anche in riferimento ad un soggetto il cui nome non viene disvelato. Così uno dei contraenti può riservarsi la facoltà di nominare, quale parte alla quale imputare la posizione contrattuale, un altro soggetto (
contratto per persona da nominare , art.
1401 cod.civ.)
nota6. Nell'ipotesi di mancanza di nomina, il contratto produrrà i propri effetti nei confronti degli originari contraenti.
Note
nota1
Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli,1997, p.238.
top1nota2
Chianale, La rappresentanza, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, t.2, p.1134.
top2nota3
Bigliazzi-Geri, Rappresentanza in generale, in Il contratto in generale, t.6, Torino, 2000, p.5.
top3nota4
Il compimento dell'ulteriore negozio funzionale al trasferimento dei diritti e degli obblighi a colui nel cui interesse la persona che ha fatto la dichiarazione ha agito, costituisce un'obbligazione per il rappresentante (indiretto). Tale atto di trasferimento pone particolari problemi per quanto attiene all'elemento
causale, il quale dovrebbe essere ritenuto "esterno" rispetto all'atto stesso. L'atto con il quale il mandatario sprovvisto di rappresentanza trasferisce il bene acquistato per conto ma non nel nome del mandante, non è infatti una vendita o una donazione, bensì un
mero atto di adempimento degli obblighi scaturenti dall'incarico ricevuto (similmente Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.121).
top4nota5
Torrente-Schlesinger, Manuale di dir.privato, Milano, 1985, p.187.
top5nota6
In dottrina (Bianca, cit., p.130 e Betti, Teoria del negozio giuridico, Napoli, 1994, p.561) si tende ad inquadrare il contratto per persona da nominare nell'istituto della rappresentanza. Nel caso in cui la designazione venga effettuata gli effetti negoziali si produrranno infatti esclusivamente in capo alla persona nominata, come se il contratto fosse stato concluso in sua rappresentanza.
top6Bibliografia
- BIGLIAZZI GERI, Rappresentanza in generale. Il contratto in generale, Torino, Tratt. dir. priv., XIII, 2000
- CHIANALE, La rappresentanza. , Torino, I contratti in gener., a cura di Gabrielli, 2, 1999
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002