Rappresentanza della società in liquidazione




Una volta che sia stata iscritta la nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori (art. 2310 cod. civ. ) anche dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione (Cass. Civ. Sez. III, 2445/66 ) nota1, senza che possa invocarsi una parallela legittimazione degli amministratori, ormai messi fuori gioco (neppure nel caso di inerzia dei primi: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 12174/00 ).

Dubbi possono darsi in relazione alla possibilità per il singolo socio di agire a tutela degli interessi della società anche nella fase successiva alla decisione di scioglimento della stessa. Così è stato deciso che, ai fini della efficace risoluzione per mutuo consenso di un contratto, ben potrebbero i soci tutti perfezionare il relativo accordo con l'altra parte, non palesandosi indispensabile l'intervento del liquidatore (Cass. Civ. Sez. III, 327/68 ). In senso opposto si è tuttavia statuito come non sia possibile per il singolo socio agire in giudizio per il risarcimento dei danni subiti dalla società per effetto di abusi o di atti illeciti compiuti da un altro socio, spettando la relativa legittimazione al solo liquidatore (Cass. Civ. Sez. I, 3835/79 ).

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Note

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Accogliendo l'opinione secondo la quale neppure la cancellazione della società conduce all'estinzione della stessa quando permanessero rapporti ad essa riconducibili, la legittimazione del liquidatore rimarrebbe integra anche in detta ipotesi (Cass. Civ. Sez. II, 5233/99 ; Cass. Civ. Sez. II, 10555/01 ).
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