Rappresentanza dell'amministratore di condominio


Ai sensi dell'art.1131 cod.civ.l'amministratore, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art.1130 cod.civ. ovvero dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Egli può, ad esempio, senza che vi sia bisogno di specifica autorizzazione assembleare, promuovere un giudizio per la rimozione di apertura abusive sulla facciata dello stabile (Cass. Civ., Sez. II, 26849/2013). Ancora può agire nei confronti del costruttore-venditore dell'edificio per gravi vizi della costruzione ai sensi dell'art. 1669 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. II, 9911/2017) oppure contro chi pregiudichi l'uso comune dei posti auto condominiali, quand'anche si trattasse di taluno tra i condomini (Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 18796/2020).
Dal punto di vista della legittimazione passiva, invece, è possibile che l'amministratore sia convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.

Prassi collegate

  • Quesito n. 697-2014/C, Il potere dell’amministratore di condominio di cancellare ipoteca giudiziale iscritta in favore del medesimo condominio

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