Rapporto tra successione testamentaria e successione “legale”

L’ordinamento italiano prevede – quale principio generale, ma con rilevanti limiti – la prevalenza dell’autonomia privata sulle regole di legge che disciplinano la successione.
Il codice civile prevede infatti che la successione sia regolata dalla legge in quanto non sia disciplinata da un testamento.
Il TESTAMENTO costituisce l’atto di natura negoziale attraverso il quale si può manifestare la volontà di una persona fisica con riferimento alla disciplina dei suoi rapporti giuridici per il tempo successivo alla sua morte.
Ciascuno di noi può affidare ad un testamento tale disciplina. Nel testamento può essere contemplata la sorte di tutti i rapporti giuridici, o invece solo di alcuni. Nel primo caso, il patrimonio si trasmetterà interamente in base alla “devoluzione testamentaria”; nel secondo caso, i rapporti non disciplinati dal testamento – e solo quelli - saranno regolati secondo una “devoluzione legale”, che convivrà con quella testamentaria.
Nel caso in cui il soggetto non rediga alcun testamento, si avrà solo la “devoluzione legale”, mancando completamente quella testamentaria.
Quindi, sulla scorta di una tradizione che risale al diritto romano, il nostro ordinamento offre ai privati il testamento quale strumento per disciplinare volontariamente la sorte dei propri rapporti per il periodo successivo alla morte.
E’ bene precisare, pur senza scendere troppo in dettaglio, che il testamento costituisce l’UNICO STRUMENTO VOLONTARIO di disciplina della successione ammesso dall’ordinamento. E’ infatti prevista la nullità dei c.d. “patti successori”, cioè degli accordi con i quali un soggetto decida, insieme ad altri soggetti, la sorte del suo patrimonio.
Il divieto dei patti successori trova la sua spiegazione nella tutela del principio di autonomia del soggetto della cui successione si tratta: ciascuno di noi deve essere libero, fino all’ultimo momento della sua vita, di cambiare idea, di modificare la disciplina precedentemente dettata in relazione alla propria successione.
Il testamento, ATTO NEGOZIALE UNILATERALE, essenzialmente REVOCABILE E MODIFICABILE, offre la piena garanzia di tale “riserva di modifica”.
Qualunque atto bilaterale o plurilaterale, invece, non può essere privato dei suoi effetti senza il consenso di tutti coloro che vi hanno concorso: esemplificando, se io mi accordassi con un mio parente per fare in modo che egli erediti il mio intero patrimonio, non potrei da solo decidere diversamente, perché sarei vincolato da un vero e proprio contratto, modificabile (o risolvibile) solo con il consenso di entrambe le parti.
Per questa ragione (tralasciando le altre teorie formulate dalla dottrina civilistica al riguardo e senza dare conto del dibattito in atto circa l’opportunità di consentire alcune deroghe al divieto) il nostro ordinamento nega validità agli accordi aventi per oggetto la disciplina della successione di alcuno.

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