Rapporto tra successione ab intestato e successione testamentaria



Il rapporto tra successione legittima e successione testamentaria rappresenta una delle questioni più dibattute in materia di diritto successorio. Il sistema è costruito in modo da privilegiare in maniera assoluta l'autonomia negoziale del de cuius, in modo da consentirgli di disporre delle sue sostanze senza che la valutazione legale possa, almeno in prima battuta, sovrapporvisi. La differenza sostanziale tra i due titoli sta nel fatto che mentre nella successione legittima la vocazione è astrattamente precostituita dalla legge con riferimento a determinate categorie di successibili, nella successione testamentaria invece il testamento è esso stesso la fonte della vocazione, non avendo soltanto la funzione di designarne i beneficiari nota1.

In realtà, pur partendo dal dato rappresentato dall'argomento letterale onde cui la successione legittima si apre e viene ad operare soltanto in caso di mancanza (totale o parziale) di quella testamentaria, approfondendo la questione ben si può rilevare come il fenomeno successorio sia in gran parte dominato dalle regole legali. Al testatore compete unicamente la libertà (neppure assoluta, stante i principi della successione "necessaria") di individuare i successori, in nessun caso le regole di trasmissione del patrimonio e le modalità con cui la successione viene ad operare.

La prevalenza dell'una o dell'altra fonte di devoluzione del fenomeno successorio è problema già dibattuto sotto il vigore del codice del 1865 nota2. Analoga questione si è ripresentata con particolare forza nel corso dei lavori preparatori del codice vigente, malgrado il tenore letterale dei relativi riferimenti normativi fosse in gran parte analogo nota3. La dottrina ha variamente continuato a discutere sulla preminenza dell'una o dell'altra forma di vocazione. Spesso è stata affermata la preminenza della successione legittima sulla scorta del fatto che essa sarebbe stata ispirata all'interesse superiore della famiglia e non semplicemente alla tutela di interessi individuali (ciò che può essere revocato in dubbio, soprattutto all'esito dell'entrata in vigore della riforma della filiazione di cui al d.lgs. 154/2013 che ha soppresso ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali), come accade per la vocazione testamentaria nota4 . Tale impostazione teorica ha avuto un consistente seguito nei primi anni di applicazione del codice del '42 e nella tradizione dottrinale italiana del dopoguerra. Soltanto successivamente si è affermato l'orientamento contrario. Ci si è infatti convinti di non poter risolvere la questione della prevalenza di un modello di successione sull'altro in termini puramente astratti, quasi ideologici. Al contrario sarebbe occorsa una seria analisi del sistema legislativo vigente, del contenuto delle regole poste dal legislatore in materia. Dal riconosciuto carattere dispositivo delle regole legali non potrebbe non trarsi la convinzione che il nostro sistema successorio sia stato costruito attorno all'idea di un'assoluta preminenza dell'autonomia del testatore. La mancata o incompleta espressione della volontà di costui sarebbe l'indefettibile presupposto per l'"emersione" delle regole legali. In altri termini è risultato estremamente stridente un sistema che a parole afferma la supremazia della regola legale, ma che "sul campo" ne pone l'intrinseca vulnerabilità per iniziativa del testatore nota5.

Parlare di "prevalenza" di una vocazione sull'altra risulta peraltro esercizio teorico destinato il più delle volte a rimanere sterile. La chiamata dei soggetti individuati dal legislatore in mancanza di diversa designazione da parte del de cuius non rappresenta necessariamente l'affermazione della supremazia di un modello sull'altro, quanto piuttosto una regola che disciplina la trasmissione dell'insieme dei rapporti facenti capo al defunto, un modo per affermarne l'imprescindibilità. L'ordinamento da un lato non può consentire che la morte rappresenti l'abbandono e la derelizione del patrimonio del de cuius, dall'altro richiede una necessaria continuità che si afferma dapprima indicando alcune categorie di soggetti normalmente "vicini" al defunto, per poi completarsi nell'affermazione dell'ultima via possibile costituita dalla successione dello Stato.

La successione testamentaria non si presenta pertanto come negatrice dell'applicazione della successione legittima, potendo coesistere con essa. Ciò pur tenuto conto di un fondamentale limite: la vocazione rimane in tal caso unica, non richiedendosi accettazioni distinte nè essendo possibile esprimere una rinunzia riferibile ad uno dei titoli della vocazione. La successione nell' universum ius è unica e come tale non ammette che possa disciplinarsi in maniera difforme o che ne sia consentita una accettazione parziale. La successione legittima supplisce alla mancanza di una compiuta espressione di volontà da parte del testatore, non cerca però di riprodurne i presumibili contenuti, operando anche nei casi in cui una volontà non si sia mai manifestata o non possa comunque manifestarsi. In questo senso risulta infondata la prospettiva che, come visto, cerca di cogliere l'essenza della successione legittima nell'espressione di una presumibile volontà del testatore. Piuttosto essa va considerata come la manifestazione di una esigenza di carattere sistematico, la scelta di una destinazione al patrimonio relitto che ne assicuri continuità. Il gruppo familiare rappresenta, da questo punto di vista, la scelta fatta dall'ordinamento per tale fine, certamente anche partendo dall'osservazione della normalità della trasmissione della ricchezza nell'ambito familiare nota6.

Un problema di non poco conto è costituito dall'ipotesi di concorso delle due delazioni, legittima e testamentaria. Nel corso dell'esame che segue ci intratterremo sull'argomento, come pure sulla portata del riferimento per relationem espresso dal testatore ai criteri legali di devoluzione dei beni ereditari e sulla forza espansiva dell' institutio ex certa re, tematica sicuramente non estranea al tema in considerazione.

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Note

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Il riconoscimento della natura dispositiva delle norme sulla successione legittima offre lo spunto per accennare alla delicata problematica inerente la c.d. "diseredazione": ci si chiede, in sostanza, se la deroga al sistema suppletivo di cui agli artt. 565 e ss. cod.civ. possa essere attuata solo a mezzo delle tipiche disposizioni di cui all'art. 588 cod.civ.(chiamata a titolo di erede o legatario) o se al contrario sia ammissibile, anche nel nostro ordinamento, una disposizione diretta non ad attribuire beni, ma a fare in modo che determinati soggetti ne rimangano esclusi. In altre parole, ci si chiede se nel concetto di "disposizione" fatto proprio dal nostro sistema successorio sia da ricomprendervi anche una disposizione avente carattere esclusivamente negativo. Gli apporti giurisprudenziali non guidano alla affermazione di una opinione solidamente orientata: Cass. Civ. Sez. II, 1458/67 sul punto, propone una soluzione che dalla maggioranza degli interpreti viene giudicata assai poco appagante: si afferma che l'esclusione è consentita se nella scheda sono rintracciabili in termini manifesti, o implicitamente desumibili, i tipici negozi attributivi di cui all'art. 588 cod.civ.. La "salvezza" della disposizione sarebbe garantita dal contenuto implicito della stessa, dal fatto che l'esclusione di determinati soggetti in realtà non rappresenta altro che l'affermazione, a contrariis, dell'attribuzione fatta ad altri. In questo senso non si ammette in senso tecnico l'istituto della diseredazione nel nostro ordinamento, presupponendo come detto sempre la necessità di una valida disposizione, anche se ricavata in via interpretativa e non direttamente dal tenore del testamento. La dottrina esprime sul punto posizioni assai variegate, che non è possibile in questa sede esaminare compiutamente; gli autori più attenti osservano che nella problematica in esame il principio della tipicità del contenuto testamentario e la questione inerente alla relativo nell'ambito dei negozi a causa di morte, permeati del particolare principio della personalità. Sotto il primo aspetto, fondamentale risulta l'opera di Bin, La diseredazione, Torino, 1966. Approfondendo il concetto di disposizione testamentaria atipica l'autore fonda il suo giudizio sull'ammissibilità delle disposizioni negative in relazione alla loro rispondenza ad interessi meritevoli di tutela, secondo il disposto dell'art. 1322, II comma, cod.civ. . Il secondo profilo è invece messo in evidenza da Mengoni, Successione legittima, in Tratt.dir.civ.comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 2000, p.16.Recentemente, in tema di diseredazione si vedano i contributi di Russo, La diseredazione, Torino, 1998; Bartolozzi, Diseredazione e istituzione implicita, nota a Cass. 18 giugno 1994, n. 5895, in Not., 1995, p.11; Pfnister, La clausola di diseredazione, in Riv. Not., 2000, pp.913 ss..
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Sul dibattito in dottrina sotto il vigore del codice del 1865 cfr. Santoro Passarelli, Appunti sulle successioni legittime, Roma, 1930, p.10.
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nota3

L'art. 2 del Progetto definitivo del codice civile del 1942 poneva una formulazione diversa rispetto a quella anteriormente vigente. In particolare si affermava: " L'eredità si devolve per legge. Può anche essere devoluta, in tutto o in parte, per testamento", con il che si intendeva seguire quella corposa corrente dottrinale che riteneva la successione legittima come preminente su quella testamentaria. Nella stesura definitiva si è tornati ad un testo del tutto simile a quella precedente, ponendo l'accento sulla volontà di affermare il carattere dispositivo del sistema successorio legale. Sul punto cfr. Relazione al progetto definitivo, Roma, 1937, p.4; Relazione al Re, n. 224.
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nota4

Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1954, p.167; Trabucchi-Rasi Caldogno, voce Successione legittima, in N.mo Dig.It., vol.XVIII, Torino, 1971, p.167. In particolare, questi ultimi pongono in evidenza la "necessità sociale" della successione legittima, ritenendo l'atto di autonomia alla base della successione testamentaria come necessariamente secondario rispetto a tale esigenza. La volontà testamentaria, pur potendo incidere sul regolamento legale, necessariamente lo presuppone e necessariamente si pone rispetto ad esso su un piano secondario.
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nota5

Ritengono fondamentale l'analisi del dato legislativo Ferri, Successioni in generale, in Comm. cod.civ. diretto da Scialoja-Branca, Libro II, Bologna-Roma, 1980, (commento sub art. 457) ;Mengoni, Successione legittima, in Tratt.dir.civ.comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 2000, p.11; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano 2002, p.327.
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nota6

E' stato acutamente osservato che la qualifica di successione legittima non ha un significato puramente negativo, come viceversa potrebbe apparire da un approccio esclusivamente letterale alla norma. In altre parole, il termine " successione legittima " non sarebbe solo indicativo del fatto che il titolo della vocazione è formato da fatti diversi da una disposizione testamentaria, ma avrebbe una precisa connotazione positiva.
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Bibliografia

  • BARTOLOZZI, Diseredazione e istituzione implicita, Not. , 1995
  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954
  • MENGONI, Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ. e comm.diretto da Cicu-Messineo, 2000
  • PFNISTER, La clausola di diseredazione, Riv.Not. , 2000
  • RUSSO, La diseredazione, Torino, 1998
  • SANTORO PASSARELLI, Appunti sulle successioni legittime, Roma, Riv. it. scienze giur., 1930
  • TRABUCCHI - RASI CALDOGNO, Successioni: successione legittima, Torino, N.sso Dig. it., XVIII, 1971.

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