Rapporto tra delazione legittima e delazione testamentaria



Il II comma dell'art. 457 cod.civ. espressamente prescrive che non si faccia luogo alla successione regolata dalla legge se non quando manchino, in tutto o in parte, disposizioni testamentarie. Ciò non importa una preminenza quanto al valore delle norme dettate per l'uno o per l'altro titolo della delazione. La legge pone semplicemente il principio in forza del quale il de cuius può intervenire dettando le proprie volontà in ordine alla destinazione dei propri beni. Questi intenti mettono fuori gioco l'operatività dei criteri di devoluzione altrimenti operativi nota1 .

Note

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Alcuni Autori (Stolfi, Brevi note in tema di vocazione legittima e di vocazione testamentaria, in Giur.it., 1958, vol.I, p.470) riferiscono di una preminenza della delazione testamentaria su quella legittima. Al contrario si afferma (Cicu, Successione legittima e legittimari, Milano, 1943, p.8; Santoro-Passarelli, Vocazione legale all'eredità, Padova, 1940, p.11) che il legislatore ha inteso concedere una preminenza di valore alla successione legittima, tenuto conto che la stessa è ispirata alla tutela di un interesse superiore quale è l'interesse familiare. Occorre intendersi sul senso delle parole: indubbiamente la volontà testamentaria ha il potere di escludere l'operatività delle regole legali di attribuzione dell'asse ereditario. D'altronde questa volontà non possiede una latitudine illimitata, potendo eventualmente venire contestata per il tramite dell'azione di riduzione.
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Bibliografia

  • CICU, Successione legittima e dei legittimari, Milano, 1947
  • SANTORO PASSARELLI, Vocazione legale all'eredità, Padova, 1940
  • STOLFI, Brevi note in tema di vocazione legittima e di vocazione testamentaria, Giur.it., 1958

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