Rapporti tra creditori e legatari separatisti e creditori o legatari non separatisti



Il principio di cui all'art. 512 cod. civ. , in forza del quale la separazione garantisce ai creditori ed ai legatari che l'hanno esercitata la prelazione rispetto ai non separatisti deve essere raccordato con il modo di disporre dell'art. 514 cod. civ. , inteso a precisare i rapporti tra coloro che si sono giovati e chi invece non si è avvalso della cautela in considerazione. Al riguardo occorre riflettere sulle finalità della separazione dei beni del defunto rispetto a quelli dell'erede. Essa infatti serve unicamente ad impedire che i creditori del de cuius ed i legatari abbiano a patire il concorso dei creditori dell'erede, ciò che si verificherebbe qualora il patrimonio ereditario si confondesse con quello dell'erede. Occorre inoltre tenere conto del modo di operare della separazione, la quale si esercita non già sull'intero asse, bensì sui singoli cespiti che lo compongono nota1 . Ciò premesso, diviene più agevole comprendere l'apparente complessità della norma in commento. Essa prescrive anzitutto che i creditori ed i legatari che hanno esercitato la separazione hanno il diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata ogniqualvolta il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori ed i legatari non separatisti. La disposizione parla di preferenza, sottintendendo che la situazione in cui essa abbia modo di manifestarsi consiste nel non menzionato concorso tra creditori ereditari e creditori dell'erede. In altri termini, non v'è prelazione tra separatisti e non separatisti se i beni dell'asse, indipendentemente dal concorso dei creditori dell'erede, già non erano sufficienti a soddisfare le ragioni dei primi. Si ipotizzi che Mevio muoia lasciando beni aventi un valore pari a 200 e debiti per 300. Appare chiaro come di nessuna utilità (prescindendo dalla concorrenza con i creditori dell'erede) si paleserebbe per il creditore del defunto l'avere agito in separazione quando l'ammontare delle passività ereditarie superasse quello delle attività. In ogni caso infatti ciascuno dei creditori ereditari dovrebbe accontentarsi di ricevere una somma inferiore all'ammontare del proprio credito, subendo una falcidia proporzionale nota2.

La separazione è invece un mezzo per far conseguire una prelazione interna tra creditori ereditari soltanto quando essi potrebbero subire il concorso dei creditori dell'erede accettante in una situazione in cui le attività ereditarie bastano a soddisfare i debiti del de cuius. Tornando al modo di disporre del I comma dell'art. 514 cod. civ., la preferenza per i separatisti ha infatti modo di esplicarsi quando i beni dell'asse sarebbero stati comunque sufficienti a soddisfare tutti i creditori ereditari. Se, con riferimento ad un asse pari a 300, vi fossero debiti per 300, di cui solo la metà riconducibili a creditori ereditari che hanno esercitato la separazione su parte dei beni dell'asse, è chiaro che soltanto i separatisti avranno la possibilità di far valere la prelazione (tale nei rispetto ai creditori dell'erede), dovendo i non separatisti subire il concorso dei creditori dell'erede nota3. Il ragionamento sottostante può riassumersi come segue:

a) i beni ereditari erano sufficienti a soddisfare tutti i creditori ereditari;

b) soltanto alcuni di essi si sono premurati di agire in separazione su alcuni dei beni;

c) appare ragionevole che i separatisti possano far salve integralmente le proprie ragioni creditorie;

d) se i creditori non separatisti non conseguono quanto avrebbero avuto diritto di ottenere è a motivo della propria inerzia.

La cosa cambia se la separazione è stata operata su tutti i beni ereditari: in questa ipotesi non vi è alcun beneficio per i s eparatisti. Infatti i non separatisti non avrebbero comunque p otuto fare di più, non sussistendo altri beni sui quali domandare la separazione. Così tutti i creditori, separatisti e non, concorreranno in modo paritario sui beni dell'asse.

Venendo a concretare le cose dette, nell'ipotesi in cui i separatisti abbiano esercitato la separazione soltanto su alcuni dei beni ereditari, l'art. 514 cod. civ. prevede una speciale procedura. Il valore dei beni separati viene addizionato con quello dei beni non assoggettati a separazione. Computato il valore complessivo dell'asse, si ricava quanto sarebbe spettato a ciascun creditore ereditario separatista o meno (con ciò palesandosi quanto sopra riferito con riferimento al fatto che la separazione, ex se, non garantisca alcuna prelazione interna tra tutti i creditori ereditari, dovendo ciascuno di essi subire la falcidia relativamente all'incapienza dell'asse). Compiuta questa operazione viene integralmente attribuito ai creditori non separatisti il valore dei beni non separati, in relazione ai quali si troveranno a subire il concorso dei creditori dell'erede. Soltanto per quanto rimarrà una volta soddisfatti i creditori separatisti, quelli non separatisti saranno ammessi a fruire del valore dei beni ereditari oggetto di separazione. In definitiva i creditori non separatisti possono giovarsi dello zelo dei separatisti: i primi devono augurarsi che i secondi abbiano proceduto a separare quanta più parte possibile dei beni ereditari, fino a colpirli tutti. In quest'ultimo caso infatti la separazione gioverebbe interamente anche ai non separatisti, non determinandosi alcuna prelazione interna tra i creditori ereditari. All'opposto, qualora i separatisti avessero proceduto sui beni ereditari di stretta misura, in modo cioè da soddisfare appena i propri crediti, i creditori non separatisti si troveranno a concorrere con i creditori dell'erede senza potersi giovare di alcuna preferenza. Un'esemplificazione potrà sovvenire. Si ponga che il de cuius lasci attività per 100 e debiti per 150, di cui 75 da corrispondere al creditore Tizio, i residui 75 a Caio. Soltanto Tizio esercita la separazione, colpendo beni ereditari per un valore pari all'importo del proprio credito. Non sarebbe equo che il creditore separatista conseguisse l'intero suo credito. Infatti costui, indipendentemente dal concorso dei creditori dell'erede, non avrebbe comunque potuto soddisfarsi integralmente, dovendo subire comunque il concorso dell'altro creditore ereditario. Nella fattispecie a ciascun creditore sarebbe spettato 50 a valere sull'asse ereditario. Così la legge dispone che a 75 (cioè al valore dei beni separati e pari al credito di Tizio) venga aggiunto il valore della parte dell'asse ereditario non separata (cioè 25). Sulla somma pari a 100 si computerà la parte spettante a ciascuno dei creditori (50 a ciascuno, dovendosi dividere per due parti eguali il valore dell'asse, essendo di pari valore i due crediti di 75). Il creditore separatista non potrà che conseguire 50, vale a dire ciò al quale avrebbe avuto diritto indipendentemente dal concorso dei creditori dell'erede semplicemente in concorso con l'altro creditore ereditario. E'chiaro che quanto esposto postula l'insussistenza di cause legittime di prelazione, tali da far anteporre un creditore ereditario ad un altro nota4.

Rimane da riferire il rapporto tra creditori e legatari. Il principio non può non essere quello, enunziato dal III comma dell'art.514 cod.civ., della preferenza dei creditori, abbiano o meno proceduto ad effettuare la separazione, sui legatari. Comunemente si riferisce al riguardo che mentre i primi lottano per evitare un danno, i secondi invece lottano per procurarsi un vantaggio nota5. Si aggiunga che il titolo dei creditori non può che essere più antico rispetto a quello dei legatari, scaturendo da rapporti giuridici anteriori alla morte dell'ereditando. Occorre tuttavia riferire di una singola eventualità in cui i legatari possono in concreto avvantaggiarsi rispetto ai creditori ereditari. Si pensi al caso in cui, essendo sufficienti i beni dell'asse non separati a soddisfare sia tutti i debiti ereditari, sia tutti i legati disposti dal testatore (facciano capo anche a coloro che non hanno esercitato la separazione), il legatario separatista sia preferito al creditore non separatista. In questa ipotesi infatti quest'ultimo avrebbe dovuto attivarsi per non subire il concorso del creditore dell'erede e non può, nella piena sufficienza dei beni anche non separati a soddisfare i diritti di tutti i creditori ereditari ed i legatari, essere anteposto al legatario diligente che, avendo compiuto la separazione, si è tutelato rispetto alle conseguenze della confusione tra patrimonio ereditario e patrimonio dell'erede nota6.

Note

nota1

Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm. teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 385.
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nota2

In questi casi cioè il legislatore ha ritenuto di dover privilegiare il principio della par condicio creditorum tra tutti i creditori del de cuius: Capozzi, Successioni e donazioni, t. 1, Milano, 2002, p. 226. Tuttavia parte della dottrina (Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1977, p. 538 e Ferri, Successioni in generale, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p. 39) ritiene che la concorrenza non sia automatica. Intendendo i creditori non separatisti concorrere con i separatisti, avranno l'onere di presentare autonoma domanda giudiziale da annotarsi, per i beni immobili, a margine dell'iscrizione in separazione, ovvero in via di intervento con domanda proposta in sede di esecuzione diretta a partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita. Di conseguenza, quando i creditori non separatisti non proponessero la domanda prima della chiusura del procedimento esecutivo, non potrebbero non decadere dal diritto al concorso.
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nota3

Occorre precisare che in realtà i creditori non separatisti possono avvalersi della separazione eseguita da altri, prevalendo così sui creditori personali dell'erede, soltanto nel caso in cui, liquidati i beni separati e soddisfatte le ragioni creditorie dei separatisti, sopravanzino somme di denaro. In relazione a queste somme i creditori non separatisti non subiranno la concorrenza dei creditori dell'erede (Funajoli, Sulla separazione dei beni ereditari, Siena, 1948, p. 173).
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nota4

I diritti di garanzia a favore di terzi o di creditori e legatari non separatisti "continueranno a sussistere e ad essere efficaci anche nei confronti dei separatisti" (Palazzo, Le successioni, t. 1, in Tratt. dir. priv. a cura di Iudica- Zatti, Milano, 2000, p. 392).
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nota5

Ferri, op.cit., p. 39 e Grosso-Burdese, op.cit., p. 540.
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nota6

Capozzi, op.cit., p. 227.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • FUNAJOLI, Sulla separazione dei beni, Siena, 1948
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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