L'art.
1408 cod.civ. disciplina, nell'ambito della cessione del contratto,
i rapporti fra contraente ceduto e cedente. Il nucleo fondamentale della norma è fondato sulla considerazione del momento in cui la pattuizione di cessione (fermo restando che il perfezionamento si verifica con il consenso del contraente ceduto)
viene ad essere efficace nei confronti del contraente ceduto.
Ordinariamente perfezionamento ed efficacia della cessione coincidono: se Tizio cede a Caio, con il consenso di Sempronio, il contratto di somministrazione in corso tra esso Tizio e Sempronio, la cessione può dirsi ad un tempo perfetta ed efficace nel momento in cui il consenso di queste tre parti si può dire raggiunto.
Una discrasia temporale tra perfezionamento ed efficacia si può porre invece quando l'assenso alla cessione sia stato prestato preventivamente da uno dei contraenti. E' chiaro infatti che, qualora l'altro contraente, avvalendosi del diritto di operare la cessione preventivamente autorizzata, stipulasse un accordo con un soggetto ulteriore allo scopo di cedergli la posizione contrattuale, il contraente ceduto potrebbe ben trovarsi in una situazione di fatto in cui, pur essendo stata perfezionata la cessione, egli non ne fosse a conoscenza.
Da questo punto di vista è decisivo il rinvio al modo di disporre dell'art.
1407 cod.civ., ai sensi del quale il momento della produzione degli effetti viene individuato nella
notificazione ovvero nella accettazione della cessione stessa. Infatti elementari esigenze di certezza impongono di mettere a conoscenza del contraente ceduto l'intervenuto perfezionamento della cessione e, conseguentemente, l'uscita dallo scenario contrattuale di costui. Si badi bene al tenore letterale della norma: non viene del tutto esclusa l'efficacia della cessione. Viene esclusa l'efficacia nei soli confronti del contraente ceduto
nota1 .
Svolte queste premesse, si può passare all'esame dell'art.
1408 cod.civ., ai sensi del quale
il cedente può dirsi liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo (cioè o all'atto dell'espressione del consenso del ceduto nell'atto di cessione o in esito alla notificazione ovvero alla accettazione della cessione quando l'assenso sia stato prestato in via anticipata
ex art.
1407 cod.civ.).
E' altresì possibile che, a mente del II° comma dell'art. 1408 cod.civ., il contraente ceduto dichiari di non voler liberare il cedente delle obbligazioni già assunte in forza del contratto da cedere. Questa dichiarazione viene in sostanza a limitare gli effetti di una piena cessione del contratto ed
ha quale effetto quello di assicurare al contraente ceduto ogni azione contro il cedente qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte nota2.
In questa ipotesi il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'eventuale successivo inadempimento del cessionario entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato. In caso contrario egli (ceduto) dovrà risarcire al cedente il danno conseguente
nota3 .
Secondo la prevalente opinione
nota4, il cedente che non viene liberato non assume comunque né la qualità di coobbligato solidale rispetto al cessionario né quella di fidejussore con beneficio di escussione. Si tratta di una fattispecie autonoma di responsabilità, la cui insorgenza è condizionata dal preventivo inadempimento del cessionario
nota5 .
Note
nota1
Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.722.
top1nota2
Cfr. Anelli, La cessione del contratto, in I contratti in generale, t.2, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1202.
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La dottrina prevalente (Andreoli, La cessione del contratto, Padova, 1951, p.60, Clarizia, La cessione del contratto, in Comm.cod.civ., dir. da Schlesinger, Milano, 1991, p.121 e Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1980, p.386) qualifica questa comunicazione come un obbligo dalla cui inosservanza deriverebbe una obbligazione risarcitoria. Alcuni (Carresi, La cessione del contratto, Milano, 1950, p.102) preferiscono qualificare la fattispecie in chiave di onere mentre altri (Maiorca, Il contratto, Torino, 1981, p.404) hanno ipotizzato che si tratterebbe di una applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di cessione: in realtà, stante le esigenze di tutela degli eventuali danni derivanti dalla omessa comunicazione, è preferibile la classificazione della comunicazione come obbligo.
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Rubino, Delle obbligazioni, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, libro IV, Bologna-Roma, 1961, p.165 e Carbone, La cessione del contratto, in I contratti in generale, t.6, Torino, 2000, p.333, il quale sottolinea come non si possa parlare di obbligazione solidale, presupponendo quest'ultima la presenza di più soggetti coobbligati pari gradu, cosa che non ha modo di riscontrarsi nell'ipotesi in esame, nella quale il creditore può rivolgersi al cedente solo "qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte". Lo stesso A. rileva che non risulta praticabile neppure il ricorso allo schema della fidejussione, poiché il fidejussore è tenuto al pagamento di una somma di danaro, mentre il cedente non liberato rimane vincolato all'esecuzione dell'originario obbligo, qualunque natura esso possieda.
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La dottrina ravvisa in questa fattispecie una responsabilità "sussidiaria", diversa dalla solidarietà passiva: cfr.Messineo, Manuale di dir.civ. e comm., Milano, 1962, vol.II, p.410 e Giacobbe, Delegazione, espromisssione e accollo, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, libro IV, Bologna-Roma, 1992, p.23.
top5 Bibliografia
- ANDREOLI, La cessione del contratto, Padova, 1951
- ANELLI, La cessione del contratto, Torino, I contratti in generale di Gabrielli, 1999
- CARBONE, La cessione del contratto, Torino, Tratt.dir.priv.Bessone, XIII, 2000
- CARRESI, La cessione del contratto, Milano, 1950
- CLARIZIA, La cessione del contratto, Milano, Comm. Schlesinger, 1991
- GIACOBBE, Delegazione, espromissione e accollo, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, IV, 1992
- MAIORCA, Il contratto, Torino, 1981
- MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1967
- RUBINO, Delle obbligazioni alternative, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1963