R.B.1 – Immediata applicazione della normativa sulla s.r.l. a capitale ridotto


Massima

1° pubbl. 9/12

A differenza della società a responsabilità limitata semplificata SRLS, disciplinata dall’art. 2463-bis c.c. (introdotto dall’art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012 n. 27), la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR) disciplinata non dal c.c. ma dall’art. 44 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (c.d. “decreto sviluppo”) non necessita, per essere costituita, dell’emanazione di alcun modello standard tipizzato con decreto ministeriale cui conformare l’atto pubblico costitutivo e, quindi, può essere costituita già a seguito dell’entrata in vigore del menzionato D.L. Sviluppo (quindi, a partire dal giorno 26 giugno 2012, data di pubblicazione del D.L. n. 83/2012 in Gazzetta Ufficiale e di entrata in vigore del decreto ai sensi dell’art. 70).

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