R.A.2 – Legittimità del trasferimento mortis causa delle quote di partecipazione di srls a soggetti non aventi i requisiti previsti


Legittimità del trasferimento mortis causa delle quote di partecipazione di srls a soggetti non aventi i requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 2463-bis cc

Massima

1° pubbl. 9/12

Il divieto di cessione di quote di s.r.l.s. contenuto nel comma 4 dell’art. 2463-bis c.c. appare riferito ai soli atti negoziali tra vivi, per cui, nel caso di morte di un socio la sua quota si trasferirà agli eredi accettanti anche se questi siano persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero altri soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, compreso lo Stato.
Il divieto di cessione contenuto nell’art. 2463-bis c.c. è, infatti, con tutta evidenza, una disposizione antielusiva, tendente ad evitare la costituzione di una s.r.l.s. da parte di soggetti compiacenti aventi i requisiti di legge che successivamente trasferiscano le loro quote a soggetti non aventi tali requisiti. Lo stesso può pertanto trovare applicazione nei soli trasferimenti volontari tra vivi.
Quanto sopra è confermato dalla circostanza che il divieto di trasferimento a soggetti diversi dalle persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età contemplato nell’art. 2463-bis c.c. è accompagnato dalla previsione della nullità dell’atto di cessione posto in essere in violazione di tale divieto, con ciò presupponendo la stipula di un atto di trasferimento tra vivi nella fattispecie vietata.
Anche il modello tipizzato dell’atto costitutivo e dello statuto delle s.r.l.s., adottato con il Decreto del Ministro della Giustizia 138/2012, prevede espressamente il solo divieto di trasferimento per atto tra vivi delle quote a persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione.

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