Normalmente la distinzione tra
atto a titolo gratuito ed atto a titolo oneroso è agevole. Così rientrano nella prima definizione le donazioni, tanto dirette quanto indirette. A titolo oneroso tipicamente deve essere considerata la compravendita (ad eccezione di quella che intervenga
nummo uno, venendo a questo proposito in considerazione un
negotium mixtum cum donatione).
Altri casi potrebbero tuttavia essere dubbi:
tale quello relativo alla costituzione di garanzie reali o personali. E' per questo motivo che il II° comma dell'art.
2901 cod.civ.
apri precisa che le prestazioni di garanzia (pegno, ipoteca), anche a favore di debito altrui,
si considerano a titolo oneroso quando sono contestuali rispetto all'insorgenza del credito garantito (se, in altre parole, vengono costituite con lo stesso atto con cui sorge il credito)
nota1. In tale ipotesi il creditore concede il credito perchè riceve la garanzia la quale, per questo motivo, si può dire che costituisca una sorta di corrispettivo.
Se, al contrario, la concessione d'ipoteca o di pegno ha luogo
con atto autonomo, successivo alla nascita del debito, essa viene ad avvantaggiare il creditore senza che il concedente non riceva alcunchè in cambio.
Ne segue la considerazione dell'atto come a titolo gratuito nota2. Tale è stato reputato l'atto di concessione di ipoteca volontaria su tutti i propri beni immobili a garanzia di cambiali create in un tempo antecedente da parte di chi, già garante di altro soggetto (a titolo di fidejussione) in tal modo viene a sottrarre tali beni alla garanzia generica del creditore garantito (Cass. Civ., Sez. III,
9987/2014).
Si badi al fatto che il senso dell'operazione può anche essere rinvenuto in considerazione della soltanto apparente autonomia dell'affare, come accade quando un'ipoteca sia stata concessa a fronte della sovvenzione di un mutuo contratto per estinguere ulteriori passività. Tale congegno non si sottrae alla revocabilità, poichè la garanzia non si palesa come necessitata al pari di un atto di adempimento (Cass. Civ. Sez. I, 3066/96
apri).
La questione è stata oggetto di speciali attenzione con riferimento all'azione revocatoria fallimentare, a proposito della quale assume rilevanza specifica la garanzia quando venga costituita a fronte del pagamento di debiti preesistenti e non scaduti (Cass. Civ. Sez. I,
8375/00).
Può il
valore etico o morale di un atto di disposizione possedere rilevanza ai fini dell'assoggettamento dello stesso ai rimedi in esame? Al quesito è stata data risposta negativa: così anche se il debitore avesse inteso, mercè l'atto in questione, provvedere ad adempiere ai propri obblighi di mantenimento della prole minore d'età, comunque permane integra la protezione assicurata al creditore dall'art. 2901 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. III,
13364/2015).
Note
nota1
Cfr. Caroppo, Gratuità ed onerosità nei negozi di garanzia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1961, p.446; Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1994, p.446; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p.194; De Marchi, Onerosità e gratuità dell'avallo e delle garanzie personali in genere, in Riv. dir. civ., I, 1958, p.644.
top1nota2
La dottrina sul punto presenta opinioni assolutamente consonanti. Si vedano, tra gli altri, De Martini, Azione revocatoria (dir. priv.), in N.sso Dig. it., II, 1958, p.157; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.501; Galgano, Diritto civile e commerciale, vol. II, Padova, 1999, p.472; Nicolò, Surrogatoria-Revocatoria, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1958, p.241.
top2Bibliografia
- BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1994
- CAROPPO, Gratuità ed onerosità nei negozi di garanzia, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1961
- DE MARCHI, Onerosità e gratuità dell'avallo e delle garanzie personali in genere, Riv.dir.civ., I, 1958
- DE MARTINI, Azione revocatoria (dir.priv.), N.sso Dig.it., II, 1958
- GALGANO, Diritto civile e commerciale, Padova, II, 1999
- NICOLO', Surrogatoria-Revocatoria, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1958