Massima
1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13
La legge n. 183/2011 prevede espressamente che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
Il venir meno di tale condizione integra una causa di scioglimento della società, e di cancellazione dall’albo professionale, solo nel caso in cui questa non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.
A quanto sopra consegue che il venir meno della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti non inibisce in alcun modo l’adozione di valide deliberazioni o decisioni dei soci, ciò tanto nei sei mesi in cui la società non è ancora sciolta, quanto nella eventuale successiva fase di liquidazione.
Nelle società di capitali, la causa di scioglimento derivante dalla mancata ricostituzione nei sei mesi della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti opererà dalla iscrizione nel Registro delle Imprese dell’accertamento di tale causa di scioglimento operato dagli amministratori, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art.
2484 c.c.