Q.A.6 - Formazione del capitale di S.T.P. - insussistenza di obblighi di conferimento d’opera da parte dei professionisti


Massima

1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13

Il capitale di una s.t.p. può essere legittimamente costituito da soli conferimenti in denaro.
Né la legge n. 183/2011, né il regolamento n. 34/2013 richiedono che il socio professionista debba assumere l’obbligo di prestare la propria opera a favore della società a titolo di conferimento d’opera (a liberazione di capitale e/o di patrimonio).
Stante quanto sopra, si ritiene che il socio professionista possa assumere nei confronti della società l’obbligo di eseguire l’incarico professionale ad essa conferito dal cliente in una qualsiasi delle forme consentite dall’ordinamento (tipiche o atipiche).

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