Q.A.4 - Iscrizione nel registro delle imprese


Massima

1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13

L’iscrizione delle società tra professionisti nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013, non è sostitutiva dell’iscrizione della medesima società nella Sezione Ordinaria o in altra Sezione Speciale eventualmente richiesta dalle norme proprie del tipo prescelto, ma si aggiunge ad essa.
L’iscrizione di cui all’art. 7 del Regolamento ha solo la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell’incompatibilità di cui all’art. 6 del medesimo Regolamento, mentre l’iscrizione richiesta dalla disciplina del modello prescelto produce tutti gli effetti che gli sono propri, compreso quello costitutivo della persona giuridica per le società di capitali.

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