Q.A.19 - Maggioranza dei soci professionisti nella stp


Massima

1° pubbl. 9/15 – motivato 9/15

In una s.t.p. appare legittimo che il numero di soci professionisti sia inferiore ai due terzi della compagine sociale ovvero che la partecipazione degli stessi al capitale sociale sia inferiore ai due terzi del medesimo, purché in ogni possibile decisione, considerando il metodo di approvazione concretamente adottato (per teste, per partecipazione agli utili, per partecipazione al capitale), ad essi spetti la maggioranza dei due terzi dei voti esercitabili.

La disposizione sulla composizione qualitativa della compagine sociale contenuta nell’art. 10, comma 4, lett. b) della legge 12 novembre 2011, n. 183 appare, infatti, volta a garantire ai soci professionisti i due terzi dei voti esercitabili e non anche una maggioranza di mera partecipazione slegata dai diritti di voto.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Q.A.19 - Maggioranza dei soci professionisti nella stp"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti