Q.A.12 - Esclusività dell’oggetto sociale delle STP


Massima

1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13

L’oggetto sociale delle s.t.p. deve essere limitato esclusivamente all’attività professionale (o alle attività professionali in caso di s.t.p. costituita per l’esercizio di più attività professionali) in funzione all’esercizio della quale (o delle quali) sono costituite.
L’oggetto sociale non può contenere l’espressa previsione di altre attività estranee all’attività professionale per l’esercizio della quale la s.t.p. viene costituita, ovvero attività non specificatamente e tipicamente riservate alla stessa attività professionale.

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