Pubblicità dei provvedimenti di interdizione, di inabilitazione, della revoca dei medesimi




Ai sensi dell'art. 421 cod.civ. l'efficacia dei provvedimenti di interdizione e di inabilitazione ha inizio dal giorno della pubblicazione della sentenza (Cass. Civ. Sez. II, 5248/83 ). Essi devono venire annotati dal Cancelliere nell'apposito registro tenuto presso l'ufficio del giudice tutelare (art.47 disp.att. cod.civ. ) e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile perchè provveda ad annotarle a margine del registro degli atti di nascita (art. 423 cod.civ.)

Si noti tuttavia che nel corso del procedimento di interdizione o di inabilitazione può essere stato nominato un tutore o un curatore provvisorio (art. 419 cod.civ.). In questo caso, come nel primo, il decreto di nomina del G.I. (o la sentenza di interdizione o di inabilitazione) deve essere immediatamente annotato a cura del cancelliere nel registro delle tutele o delle curatele (artt. 48 e 49 disp.att.cod.civ.) dovendosi parallelamente dare comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile affinchè provveda ad effettuare le annotazioni a margine dell'atto di nascita.

Quest'ultima formalità ha valore di mera pubblicità notizia, come è provato dal fatto che, come detto, nel caso di provvedimento finale di interdizione, l'efficacia per i terzi è sancita a far tempo dalla data di pubblicazione della sentenza (come tale eseguita dunque presso la cancelleria, anteriormente agli adempimenti pubblicitari relativi al registro tutele ed all'annotazione a margine del registro degli atti di nascita). Solo nel caso di provvedimento interinale (tutore/curatore provvisori) l'efficacia è connessa invece all'annotazione nei menzionati registri: in questo caso la pubblicità pare avere natura dichiarativa. A riprova di ciò l'art. 427 cod.civ. prevede che gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio sono annullabili quando sopraggiunga la sentenza di interdizione.

Ovviamente gli atti compiuti prima della nomina del tutore provvisorio potranno sempre essere impugnati ai sensi dell'art. 428 cod.civ., in quanto si dimostri in concreto una situazione di incapacità naturale al tempo del perfezionamento dell'atto.

Va diversamente per l'efficacia della revoca della sentenza di interdizione o di inabilitazione (ai quali può tuttavia seguire la nomina di un amministratore di sostegno: cfr. ultimo comma art.429 cod.civ.).

L'art. 431 cod.civ. stabilisce infatti che gli effetti della sentenza di revoca decorrano dal passaggio in giudicato della pronunzia e non dalla pubblicazione della stessa. Tuttavia la stessa norma dispone che l'atto interinalmente effettuato non è annullabile se non dopo il passaggio in giudicato della sentenza che esclude la revoca.

In definitiva è importante, ai fini della tutela del terzo contraente, verificare di quale protezione possa giovarsi nel caso in cui contratti con soggetto incapace.

Mentre per quanto riguarda minori d'età ed emancipati tutto sommato la cosa è semplice, essendovi mezzi per accertare questo elemento, nel caso di incapacità di intendere o di volere la situazione è più complessa, data la peculiare efficacia a far tempo dalla pubblicazione della sentenza di interdizione o di inabilitazione.

In relazione ai meccanismi pubblicitari riguardanti i provvedimenti di interdizione, di inabilitazione, della revoca dei medesimi e l'influenza degli stessi sulla salvezza degli acquisti effettuati dai terzi è possibile svolgere le osservazioni che seguono.

Nel corso del procedimento di interdizione o di inabilitazione può essere stato nominato un tutore o un curatore provvisorio (art. 419 cod.civ ).

Il relativo decreto di nomina del G.I. deve essere immediatamente annotato a cura del cancelliere nel registro delle tutele o delle curatele (artt. 48 e 49 disp.att.cod.civ.) dovendosi parallelamente dare comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile affinchè provveda ad effettuare le annotazioni a margine dell'atto di nascita, nell'apposito registro dello stato civile.

L'interdizione e l'inabilitazione esplicano efficacia al momento della pubblicazione della sentenza (art. 133 R.D. 1443/40) che successivamente va annotata sia nei registri di cui sopra.

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