Pubblicità della deliberazione costitutiva del patrimonio destinato




La deliberazione dell'organo amministrativo (o del consiglio di gestione) con la quale viene costituito un patrimonio destinato ovvero si stabilisce che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare siano destinati in tutto o in parte i proventi di esso al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo è assoggettata ad uno speciale regime pubblicitario.

Al riguardo l'art. 2447 quater cod. civ. dispone che la predetta deliberazione debba essere depositata ed iscritta presso il Registro delle Imprese a norma dell'art. 2436 cod. civ. .

L'esecuzione della formalità, oltre a svolgere un'ordinaria funzione notiziale, è intesa a consentire ai creditori sociali un'eventuale opposizione.

L'iscrizione nel registro delle imprese non è l'unica formalità pubblicitaria: ogniqualvolta nel patrimonio destinato (non già semplicemente nel patrimonio sociale) siano compresi beni immobili o mobili registrati occorre infatti anche che (come risulta peraltro in maniera indiretta dal tenore del II comma dell'art. 2447 quinquies cod. civ. ) "la destinazione allo specifico affare" sia fatta risultare per il tramite della trascrizione nei Registri immobiliari dell'Ufficio del Territorio (ovvero nel Pubblico Registro Automobilistico).

Che cosa esattamente si trascrive? La norma sul punto pare piuttosto lacunosa, limitandosi a disporre genericamente la trascrizione della destinazione. È tuttavia agevole individuare nella deliberazione dell'organo amministrativo il documento utilizzabile allo scopo.

Gli oneri pubblicitari in questione (specialmente la trascrizione) hanno sollecitato l'interrogativo circa l'eventuale necessità che la deliberazione dell'organo amministrativo rivestano una forma particolare. Secondo l'opinione preferibile occorrerebbe l'intervento notarile, in grado di garantire la congruenza dei dati e la rispondenza degli stessi alle risultanze dei Pubblici Registri.

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