Pubblicazione della nomina dei liquidatori




Ai sensi dell'art. 2309 cod. civ. la deliberazione dei soci o la sentenza nota1 che nomina i liquidatori (aspetto disciplinato dall'art. 2275 cod. civ. ) e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. La detta formalità possiede efficacia dichiarativa (Cass. Civ. Sez. III, 1880/67 ).

Quali sono le conseguenze del mancato deposito? Si farà applicazione al riguardo della sanzione di carattere amministrativo di cui all'art. 2630 cod. civ. .

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Note

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Oltre che in esito ad una pronunzia qualificabile in chiave di sentenza, dunque nell'ambito di un procedimento contenzioso, sarà ben possibile che la nomina del liquidatore scaturisca da un procedimento di giurisdizione volontaria. Si pensi all'emissione di decreto da parte del Presidente del Tribunale ex art. 2275 cod. civ..
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