Provvedimento Prot. n. 2011/54949, Trasmissione dei dati relativi all’asseverazione del programma comune di rete


Roma, 14 aprile 2011

Trasmissione dei dati relativi all’asseverazione del programma comune di rete di cui all’articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il Direttore dell'Agenzia

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Trasmissione dei dati relativi all’avvenuta asseverazione del programma comune di rete

1.1 Il presente provvedimento stabilisce, ai sensi dell’articolo 42, comma 2-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i criteri e le modalità di comunicazione dell’avvenuta asseverazione del programma comune di rete di cui al comma 2-quater del medesimo articolo 42.

2. Termini, modalità e contenuto delle trasmissioni

2.1 Gli organismi di asseverazione di cui all’articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, trasmettono all’Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, ai commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi alle imprese nei cui confronti è stata rilasciata l’asseverazione del programma comune di rete, secondo le specifiche tecniche annesse al presente provvedimento.
2.2 Le trasmissioni di cui al punto 2.1 sono effettuate entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello in cui l’avvenuta asseverazione è comunicata all’organo comune per l’esecuzione del contratto della rete ovvero al rappresentante della rete risultante dalla stipula dello stesso contratto.
2.3 I soggetti obbligati effettuano le comunicazioni cui al punto 2.1 utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
2.4 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a 3 MegaByte.

3. Trattamento dei dati

3.1 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’anagrafe tributaria riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali, mediante analisi eseguite in modo anonimo, ed identificando i contribuenti, secondo un principio di necessità, solo nel caso di esecuzione dei controlli fiscali.

4. Sicurezza dei dati

4.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2, è garantita dal sistema dell’invio telematico dell’anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema, la crittografia e la cifratura degli archivi.
4.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all’espletamento del controllo fiscale.

5. Ricevute

5.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi in cui il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet, in base alle modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 ed al paragrafo 3 dell’allegato tecnico al decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 2;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;
e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso.
5.2 Nell’ipotesi di cui al punto 5.1, lettera e), i soggetti obbligati devono trasmettere i dati corretti entro i trenta giorni successivi alla mancata accettazione.
5.3 L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel, o del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo ed al paragrafo 3 dell’allegato tecnico al citato decreto 31 luglio 1998. Nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:
a) la data e l’ora di ricezione del file;
b) l’identificativo del file attribuito dall’utente;
c) il protocollo attribuito al file, all’atto della ricezione dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
5.4 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.

Motivazioni

L’articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede benefici fiscali per le imprese che aderiscono al contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni.
Il medesimo comma 2-quater stabilisce che le agevolazioni possono essere fruite a condizione, tra le altre, che il programma comune di rete venga preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2011 sono stati individuati i requisiti degli organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale che asseverano il programma comune di rete, stabilendo che con successivo decreto sono individuati gli organismi pubblici ai quali, in via sussidiaria, è consentito asseverare il programma.
L’articolo 4, comma 3, dello stesso decreto prevede, tra l’altro, che l’avvenuta asseverazione è comunicata “all’Agenzia delle entrate nelle forme e modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare ai sensi del comma 2-sexies dell’art. 42, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Al riguardo, il citato comma 2-sexies stabilisce che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle predette agevolazioni.
Pertanto, il presente provvedimento disciplina i termini, le modalità ed il contenuto della trasmissione telematica dei dati relativi alle imprese per le quali è stata rilasciata l’asseverazione del programma comune di rete da parte dei predetti organismi di asseverazione.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605: disposizioni relative all’anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti (art. 7);
Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, e successive modificazioni: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;
Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33: distretti produttivi e reti di imprese (art. 3);
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: reti di imprese (art. 42);
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011: individuazione dei requisiti degli organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale che asseverano il programma comune di rete, ai sensi del comma 2-quater dell’articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

La pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

(si rimanda al documento originale per le specifiche tecniche)

Il Direttore dell’agenzia
Attilio Befera

Documenti collegati

Rete di imprese (legge 122/2010)

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Provvedimento Prot. n. 2011/54949, Trasmissione dei dati relativi all’asseverazione del programma comune di rete"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti