Provvedimento Prot. n. 2011/31139, Approvazione della comunicazione contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali


Roma, 14 aprile 2011

Approvazione della comunicazione contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti ad una delle reti d’impresa di cui all’articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (mod. RETI).

Il Direttore dell'Agenzia
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione della comunicazione contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti ad una delle reti d’impresa di cui all’articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (mod. RETI).

1.1 E’ approvata la comunicazione (mod. RETI) contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti ad una delle reti d’impresa di cui all’articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, unitamente alle relative istruzioni.
1.2 La comunicazione di cui al punto 1.1 deve essere utilizzata dalle imprese che intendono accedere all’agevolazione fiscale di cui all’articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1.3 La comunicazione di cui al punto 1.1 è composta dal frontespizio, riguardante l’informativa sul trattamento dei dati personali e i dati identificativi del soggetto richiedente, e dal quadro A contenente l’ammontare della quota di utili e il relativo risparmio d’imposta.

2. Reperibilità della comunicazione.

2.1 La comunicazione di cui al punto 1.1 è resa disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet.
2.2 La comunicazione può essere, altresì, prelevata da altri siti internet, a condizione che la stessa sia conforme, per struttura e sequenza, a quella approvata con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stata prelevata, nonché gli estremi del presente provvedimento.
2.3 La comunicazione può essere riprodotta con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.
2.4 E’ consentita la stampa della comunicazione nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

3. Modalità e termini di presentazione della comunicazione.

3.1 La comunicazione di cui al punto 1.1 è presentata all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
3.2 La comunicazione, redatta sul modello approvato con il presente provvedimento, è presentata dal 2 maggio al 23 maggio 2011, 2012 e 2013 relativamente ai periodi d’imposta in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012.
3.3 La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato “AGEVOLAZIONERETI”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 20 aprile 2011.
3.4 E’ fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo della comunicazione predisposta con l’utilizzo del prodotto informatico di cui al punto 3.3 nonché copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. La comunicazione, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservata a cura di quest’ultimo.
3.5 Al Centro operativo di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione della comunicazione di cui al punto 1.1.

4. Criteri e modalità di attuazione dell’agevolazione.

4.1 L’Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta complessivamente richiesto, determina la percentuale massima del risparmio d’imposta spettante.
4.2 La percentuale di cui al punto 4.1 è comunicata mediante successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Motivazioni

L’articolo 42, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute, ai sensi dei commi da 2-bis a 2-septies del citato articolo 42, competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l’A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In particolare, l’agevolazione prevede la sospensione d’imposta della quota degli utili dell’esercizio destinata dalle imprese che aderiscono o sottoscrivono un contratto di rete, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare. Secondo quanto previsto dal comma 2-quater, la quota degli utili accantonati in apposita riserva concorre a formare il reddito se utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio ovvero viene meno l’adesione al contratto di rete.

L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

L’agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare.

Ai sensi del comma 2-sexies dell’articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo delle somme stanziate, è emanato il presente provvedimento, con il quale è approvata la comunicazione (mod. RETI) contenente l’indicazione del risparmio d’imposta, da presentare esclusivamente in via telematica.

Con riferimento alle procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il provvedimento fa rinvio ad un prodotto di gestione denominato “AGEVOLAZIONERETI”, che sarà reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 20 aprile 2011.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento
Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Ministro delle finanze 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e successive modificazioni;
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

(si rimanda al documento originale per la visualizzazione del modello)

Il Direttore dell'Agenzia
Attilio Befera

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