Provvedimento Prot. 2014/ 105953, Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167


Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, riguardanti le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari

(Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’8/08/14)

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA E IL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispongono
1. Soggetti destinatari delle richieste di informazioni
1.1. Sono destinatari delle richieste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lett. b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, gli intermediari finanziari indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
1.2. Sono destinatari delle richieste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lett. b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i professionisti, i revisori contabili e gli altri soggetti di cui, rispettivamente, agli articoli 12, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo.
2. Oggetto delle richieste
2.1 Gli intermediari finanziari di cui al punto 1.1, su specifica richiesta effettuata ai sensi del successivo punto 4, forniscono evidenza delle operazioni intercorse con l’estero per le quali sono tenuti agli obblighi di registrazione ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 eseguite per conto o a favore di soggetti diversi da quelli per i quali gli intermediari finanziari già forniscono le informazioni ai sensi dell’articolo 1 dello stesso decreto legge. La richiesta contiene i dati relativi all’organo procedente e all’autorizzazione di cui al successivo punto 3, nonché le seguenti informazioni:
a) periodo temporale di riferimento, di durata massima non superiore a 12 mesi, con l’indicazione delle date di inizio e fine periodo;
b) codice della causale analitica dell’operazione, individuata tra le causali di cui all’allegato 1 al presente provvedimento;
c) ambito territoriale di riferimento della richiesta (Paese estero di riferimento); nelle ipotesi di richieste nominative, dati anagrafici, compreso il codice fiscale, del soggetto in relazione al quale viene effettuata la richiesta.
2.2 Oggetto della richiesta di cui al punto 2.1 sono le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata come definita dall’articolo 1, comma 2, lettera m) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, registrate ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
2.3 Gli elementi informativi da fornire nella risposta relativi alle operazioni di cui al punto 2.1 sono: •
- la data, la causale, l’importo e la tipologia dell’operazione; •
- l’eventuale rapporto continuativo movimentato, ovvero in caso di operazione fuori conto, l’eventuale presenza di denaro contante di cui all’art. 1, comma 2, lett. i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; •
- in relazione ai clienti dell’intermediario obbligato alla comunicazione, i dati identificativi dei soggetti che dispongono l’ordine di pagamento, compresi gli eventuali soggetti delegati a compiere l’operazione e dei titolari effettivi secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u) e dall’allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; •
- in relazione ai clienti dell’intermediario obbligato alla comunicazione, i dati identificativi dei soggetti destinatari dell’ordine di accreditamento, compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica; •
- qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate dalle causali di cui all’allegato 1, i dati identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi; •
- codice fiscale dell’intermediario finanziario tenuto alla risposta; •
- codice interno della dipendenza (CAB); •
- natura in conto ovvero extraconto dell’operazione; •
- divisa oppure il codice divisa dell’operazione; • importo totale dell’operazione espresso in euro; • data di registrazione dell’operazione; •
- tipologia della registrazione; •
- identificativo della registrazione; •
- eventuale connessione tra registrazioni.
2.4 I soggetti di cui al punto 1.2 del presente provvedimento sono obbligati, su richiesta effettuata ai sensi del successivo punto 4, a fornire le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u) e dall’allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate.

3. Uffici e reparti autorizzati ad effettuare le richieste
3.1. Per l’Agenzia delle Entrate, previa autorizzazione del Direttore Centrale accertamento, le richieste di cui al punto 2 sono inoltrate dall’Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (di seguito UCIFI) costituito in attuazione dell’articolo 12, comma 3, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3.2. Per la Guardia di Finanza, previa autorizzazione del Comandante dei Reparti Speciali, le richieste di cui al punto 2 sono inoltrate dai reparti speciali di cui all’articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34.

4. Formato e contenuto delle richieste
4.1 Le richieste di cui ai punti 2.1 e 2.4 nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono effettuate, utilizzando esclusivamente la procedura telematica già in uso di cui all’articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dei relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità tecniche indicate al punto 6.
4.2 Le richieste di cui al punto 2.4 nei confronti degli “altri soggetti esercenti attività finanziaria” di cui all’articolo 11, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dei professionisti, dei revisori contabili e degli altri soggetti di cui, rispettivamente, agli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di cui al punto 1.2, sono effettuate utilizzando i poteri di cui all’articolo 32, comma 1, n. 8- bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo le modalità tecniche indicate al punto 6.
4.3 Le richieste di cui al punto 4.1, formate secondo lo schema XML che sarà pubblicato entro il 30 maggio 2014, mediante apposito avviso, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, sono firmate digitalmente dal responsabile dell’Ufficio e dal Comandante dei reparti di cui al precedente punto 3.

5. Formato e contenuto delle risposte
5.1 Le risposte da parte degli intermediari finanziari di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, formate sulla base dello schema XML di cui al punto 4.3, sono firmate digitalmente dal responsabile della struttura accentrata, ovvero dal responsabile della sede o dell’ufficio destinatari delle richieste di cui al punto 4.1, o da altra persona da questi delegata.
5.2 Le risposte di cui al punto 5.1 possono contenere documenti allegati in formato digitale. In tal caso gli allegati hanno la caratteristica di un documento statico non modificabile, sono privi di movimenti attivi, tra cui campi macro e campi variabili, ed hanno i seguenti formati: .pdf, .jpg,.gif, .tiff.
5.3 Le risposte da parte dei soggetti destinatari del presente provvedimento diversi dagli intermediari finanziari di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, hanno la caratteristica di un documento statico non modificabile, sono privi di movimenti attivi, tra cui campi macro e campi variabili, ed hanno i seguenti formati: .pdf, .jpg, .gif, .tiff.
5.4 Per le risposte di cui ai punti 5.1 e 5.3 è consentito l’utilizzo del formato compresso .zip, a condizione che contenga file con le caratteristiche indicate nei punti 5.2 e 5.3.
5.5 La validità della risposta è attestata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, da una comunicazione prodotta tramite un messaggio di posta elettronica certificata (di seguito, PEC), generato a seguito della verifica della corrispondenza della transazione ai formati stabiliti nei punti 5.1, 5.2 e 5.3. Le risposte pervenute all’Agenzia, non accettate dal sistema di validazione perché non corrispondenti ai formati previsti, devono essere riprodotte in forma valida entro 5 giorni dal ricevimento del messaggio PEC.

6. Modalità tecniche di trasmissione delle richieste e delle risposte
6.1 Le richieste e le risposte sono effettuate utilizzando il sistema di PEC, in conformità delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e alle regole tecniche di attuazione di cui al decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005.
6.2 Entro il 31 ottobre 2014, i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 comunicano all’Agenzia delle Entrate, per l’inserimento delle caselle di posta elettronica certificata nel registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005, il proprio indirizzo di PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisco on line, secondo quando specificato nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e nel decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, nonché nei relativi allegati. La comunicazione della casella di posta elettronica certificata è effettuata utilizzando il tracciato di cui all’allegato n. 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2005.
6.3 I soggetti indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 possono utilizzare la casella di posta elettronica certificata già comunicata per le richieste e le risposte di cui all’articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dei relativi provvedimenti di attuazione. In assenza della comunicazione di cui al punto 6.2 entro il termine ivi previsto, la casella di posta elettronica certificata già comunicata per le richieste e le risposte di cui all’articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 si intende confermata.

7. Periodo transitorio
7.1 A decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e fino alla data indicata nel punto 6.2, le richieste e le relative risposte da parte dei soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono effettuate esclusivamente in formato cartaceo, con misure idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni.

8. Termini per adempiere alle richieste
8.1 Dalla data di ricevimento delle richieste di informazioni, decorre il termine fissato dall’organo procedente per l'adempimento comunicativo, che non può essere inferiore a:
a) trenta giorni, per le richieste di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3.
b) quindici giorni, per le richieste di cui al punto 2.4 relative ai dati identificativi del titolare effettivo.
8.2 Su istanza degli intermediari di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il termine di trenta giorni previsto dalla lettera a) del punto 8.1 può essere prorogato, per giustificati motivi, per un periodo di venti giorni dal Direttore centrale accertamento dell’Agenzia delle Entrate, ovvero, dal Comandante dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza.

9. Trattamento dei dati
9.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, tramite la posta elettronica certificata, è garantita dall’adozione di misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema, da parte dell’UCIFI e dei reparti speciali della Guardia di Finanza, e la crittografia degli archivi.
9.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza degli stessi.

10. Coordinamento tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza
10.1 L’UCIFI ed il Comando dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza assicurano il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero basate sulle richieste di cui al punto 2 nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 anche al fine di evitare duplicazioni delle richieste.

Motivazioni
La legge 6 agosto 2013, n. 97 ha modificato la disciplina del cosiddetto monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
L’articolo 9, comma 1, lettera b), ha sostituito l’articolo 2 del decreto-legge n. 167/1990, al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero.
Tale disposizione, prevede che l’unità speciale, costituita ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (UCIFI), e i reparti speciali della Guardia di finanza, di cui all’articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del Direttore centrale accertamento dell’Agenzia delle Entrate e del Comandante Generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata: •
- agli intermediari indicati all’art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 167/1990(intermediari finanziari indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di cui al punto 1.1 del provvedimento) di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 231/2007, intercorse con l’estero (di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 del provvedimento); •
- ai soggetti di cui agli art. 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 231/2007 (punto 1.2 del provvedimento), con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, l’identità dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera u), e dall’allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (di cui al punto 2.4 del provvedimento).
Con il presente provvedimento congiunto del direttore dell’Agenzia delle Entrate e del Comandante Generale della Guardia di finanza, sono stabiliti le modalità e i termini relativi alle predette richieste al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni.
Con riferimento alle operazioni frazionate, si applicano le disposizioni dell’articolo 5 del provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013.
Il punto 2 stabilisce l’ambito oggettivo della comunicazione e detta indicazioni in ordine agli elementi informativi da comunicare.
Gli intermediari destinatari della richiesta di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, al fine dell’individuazione delle operazioni di natura finanziaria, devono fare riferimento alle disposizioni dell’articolo 4 del provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013.
In relazione al formato e contenuto delle richieste viene stabilito che:
a) le richieste nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono effettuate utilizzando esclusivamente la procedura già in uso per le indagini finanziarie (articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e relativi provvedimenti di attuazione);
b) le richieste nei confronti degli altri soggetti destinatari del provvedimento (punto 1.2) sono effettuate mediante inviti ad esibire o trasmettere le informazioni oggetto del presente provvedimento concernenti i rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire eventuali chiarimenti (ai sensi dell’articolo 32, comma 1, n. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).
Viene specificato che le richieste di cui alla lettera a) sono formate secondo lo schema XML che sarà pubblicato entro il 30 maggio 2014, mediante apposito avviso, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Relativamente al formato e contenuto delle risposte, il provvedimento prevede che:
a) le risposte da parte dei soggetti indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, devono essere formate sulla base dello schema XML e sono firmate digitalmente dal responsabile della struttura accentrata, ovvero dal responsabile della sede o dell’ufficio destinatario delle richieste di cui al punto 4.1, o da altra persona da questi delegata e che possono contenere documenti allegati in formato digitale (formati: .pdf, .jpg, .gif, .tiff);
b) le risposte da parte degli altri soggetti destinatari del provvedimento (punto 1.2) devono avere la caratteristica di un documento statico non modificabile (formati: .pdf, .jpg, .gif, .tiff).
In entrambi i casi è consentito l’utilizzo del formato compresso .zip.
Viene specificato che la validità della risposta è attestata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, con apposita comunicazione prodotta tramite PEC e che le risposte non accettate dal sistema Agenzia di validazione devono essere riprodotte in forma valida entro 5 giorni dal ricevimento del messaggio PEC.
Circa le modalità tecniche di trasmissione delle richieste e delle risposte, il provvedimento stabilisce che sono effettuate utilizzando il sistema di PEC, in conformità delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e alle regole tecniche di attuazione di cui al decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005.
Entro il 31 ottobre 2014, tutti i potenziali soggetti destinatari delle richieste di cui al presente provvedimento devono comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo di PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisco on line, utilizzando il tracciato di cui all’allegato n. 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2005.
I soggetti indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 possono utilizzare la casella di posta elettronica certificata già comunicata per le indagini finanziarie. In tal caso, il provvedimento specifica che in assenza della comunicazione di cui al punto 6.2 entro il termine ivi previsto, la casella di posta elettronica certificata già comunicata per le richieste e le risposte di cui all’articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 si intende confermata.
Il provvedimento regola il periodo transitorio, prevedendo che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 31 ottobre 2014 le richieste e le relative risposte da parte dei soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono effettuate esclusivamente in formato cartaceo. I termini per adempiere alle richieste, vengono diversificati a seconda della tipologia dei dati da trasmettere, tenuto conto anche delle diverse tempistiche di elaborazione dei dati.
Viene chiarito che su istanza degli intermediari di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il termine per le risposte di cui all’art. 2, lett. a) del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, può essere prorogato, per giustificati motivi, per un periodo di venti giorni dal Direttore centrale accertamento dell’Agenzia delle Entrate, ovvero, dal Comandante dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza.
Relativamente al trattamento dei dati, valgono le stesse misure già stabilite per la procedura delle indagini finanziarie. In particolare, si precisa che le modalità di scambio informativo tra l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e gli operatori finanziari sono state già esaminate dal Garante per la protezione dei dati personali in occasione dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia n. 188870 del 22 dicembre 2005 e n. 9647 del 19 gennaio 2007.
Il Garante con i provvedimenti del 21 dicembre 2005 n. 1210095 e dell’11 gennaio 2007 n. 1381941 ha espresso parere favorevole. Il provvedimento reca una specifica disposizione finale volta ad assicurare che l’UCIFI ed il Comando dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza pongano in essere ogni iniziativa utile a assicurare il necessario coordinamento relativamente alle attività oggetto del presente provvedimento anche al fine di evitare duplicazioni.

Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 67, comma 1, e 68, comma 1).
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (artt. 5, comma 1, e 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
Legge 6 agosto 2013, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013[art. 9, comma 1, lettera b)].
Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2009 (art. 12, comma 3).
Decreto legislativo del 21 novembre 2007 n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 [art. 1, comma 2, lettera u), 11, 12, 13,14, 36, comma 2, lettera b), e l’allegato tecnico].
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 (art. 1 comma 361)
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005 (art. 14).
Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999 (art. 6, comma 2).
Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1990 (art. 2).
Provvedimento della Banca d’Italia dell’11 aprile 2013 (art. 3).
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2007 (allegato n. 4).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ALLEGATO
Elenco causali delle operazioni da comunicare a cura degli intermediari finanziari indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONECAUSALE
BONIFICI DA E PER L’ESTEROAA, indicata nel provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
ACCREDITO O INCASSO PER UTILIZZO DI CREDITO DOCUMENTARIO DA ESTERO72, indicata nel provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013. La causale si riferisce ad accrediti provenienti dall’estero a favore di un operatore commerciale italiano in virtù dell’utilizzo del CD a valere su una esportazione verso il paese ordinante il bonifico
ADDEBITO O PAGAMENTO PER UTILIZZO CREDITO DOCUMENTARIO SU ESTERO44, indicata nel provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013. Trattasi dell’operazione inversa alla causale 72. Quindi l’addebito con flusso verso l’estero si riferisce ad operazione di importazione effettuata da operatore commerciale italiano
PAGAMENTO RIMESSE DOCUMENTATE DA E PER L’ESTEROBQ, indicata nel provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013. Trattasi di pagamento fatto a fronte di una operazione commerciale sottostante che è andata buon fine, in questo caso acquisto di prodotti dall’estero
INCASSO RIMESSE DOCUMENTATE DA O PER L’ESTEROBP, indicata nel provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013. Trattasi dell’operazione inversa alla BQ, quindi incasso per la vendita di un prodotto fatta sull’estero.


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