Provvedimento prot. 133642/2011, Obbligo comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini iva di importo non inferiore a euro tremila


Roma, 16 settembre 2011

Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila. Disposizioni modificative del provvedimento del 22 dicembre 2010, prot. n. 2010/184182. Proroga dei termini di comunicazione per il periodo d’imposta 2010.

Il Direttore dell’Agenzia
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:

1. Modifiche al punto 4.3 del provvedimento del 22 dicembre 2010

1.1 Al punto 4.3 del provvedimento del 22 dicembre 2010, prot. n. 2010/184182, le parole “31 ottobre 2011” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2011”.

2. Modifiche al punto 5 del provvedimento del 22 dicembre 2010

2.1 Le specifiche tecniche pubblicate con il provvedimento del 22 dicembre 2010, come modificate dal provvedimento del 21 giugno 2011, sono integralmente sostituite da quelle allegate al presente provvedimento.

Motivazioni

Il presente provvedimento modifica il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010.
Al fine di semplificare al massimo gli obblighi di comunicazione da parte dei contribuenti e di migliorare, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, la qualità delle informazioni trasmesse, le specifiche tecniche, come modificate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2011, sono state sostituite da quelle allegate al presente provvedimento, Per consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico, viene altresì modificato il termine ultimo di presentazione della comunicazione telematica di cui all’art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, riferita al periodo d’imposta 2010.
Tale modifica ha determinato una proroga di detto termine dal 31 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011. Pertanto, i soggetti titolari di partiva Iva devono presentare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro venticinquemila entro il 31 dicembre 2011.

Riferimenti normativi
- Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
- Disciplina normativa di riferimento:
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (art. 21).
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Artt. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 23, 24 e 25).
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Art. 3, commi 2-bis e 3).
Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Art. 4, primo comma, lettere a) e b) e art. 7).
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, prot. 2010/184182.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2011, prot. 2011/92846.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Attilio Befera

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