Provvedimento agosto 2012, Modalità di presentazione delle domande di voltura riguardanti atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese



Modalità di presentazione delle domande di voltura riguardanti atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportano mutamento nell’intestazione catastale

Art. 1
(Atti soggetti a voltura)

1. Sono soggetti all’obbligo della voltura catastale tutti gli atti, per i quali è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, che comportano qualsiasi mutamento nell’intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche.
2. Ai fini del presente provvedimento, è considerato mutamento dell’intestazione catastale qualsiasi trasformazione sociale, ovvero variazione della denominazione o della ragione sociale, della sede e di ogni altra indicazione identificativa della persona giuridica, rispetto a quanto precedentemente iscritto in catasto, ancorché non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali.
3. Non comportano mutamento dell’intestazione catastale gli atti relativi al trasferimento della sede nell’ambito dello stesso comune.

Art. 2
(Modalità di presentazione delle domande di volture)

1. A decorrere dal 15 ottobre 2012, per gli atti di cui all’articolo 1, ricevuti da notai e pubblici ufficiali abilitati alla trasmissione telematica del modello unico informatico per la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale, gli adempimenti previsti dal medesimo articolo 1 sono assolti con le procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.
2. Per gli atti di cui al presente provvedimento, le procedure telematiche possono avere ad oggetto:
a) la richiesta di registrazione e le domande di volture catastali;
b) le domande di volture catastali, qualora la registrazione sia stata eseguita con procedura telematica.
3. Restano ferme le disposizioni del provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese per i quali, oltre alla registrazione e alla voltura catastale, è richiesta la trascrizione.
4. Per gli atti di cui al comma 1, i tributi speciali catastali dovuti per l’esecuzione delle volture sono versati con modalità telematiche, contestualmente alla trasmissione del modello unico informatico.

Art. 3
(Modalità di aggiornamento delle banche dati)

1. Le volture catastali presentate ai sensi dell’articolo 2 sono eseguite negli atti catastali informatizzati, con la menzione degli estremi dell’atto da cui hanno origine e dei relativi dati di registrazione.
2. Le modalità dello scambio dei dati relativi all’iscrizione nel registro delle imprese ai fini dell’aggiornamento dell’Anagrafe immobiliare integrata sono definite con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio, d’intesa con il Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 4
(Pubblicazione)
1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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