Provvedimento 25 giugno 2012

Modalità di attuazione del procedimento di cancellazione, di cui all’articolo 40- bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, delle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate

(Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del territorio il 25 giugno 2012, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244)

Il Direttore dell'Agenzia
(omissis)
Dispone:

ARTICOLO 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle ipoteche iscritte da oltre venti anni a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo o di finanziamento, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti, ancorché frazionate o annotate su titoli cambiari, non rinnovate ai sensi dell’articolo 2847 del codice civile.
2. Restano salve, in quanto compatibili, le disposizioni dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del territorio 25 maggio 2007, 9 ottobre 2007 e 29 gennaio 2008.

ARTICOLO 2
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del provvedimento direttoriale 25 maggio 2007, nelle comunicazioni relative alle ipoteche di cui all’articolo 1 il creditore indica la data di estinzione dell’obbligazione o l’insussistenza di ragioni di credito da garantire con l’ipoteca.
2. L’indicazione dell’insussistenza di ragioni di credito da garantire viene effettuata, fino alla modifica delle specifiche tecniche di cui al provvedimento direttoriale 9 ottobre 2007, con le seguenti modalità:
a) nel campo “Data di estinzione dell’obbligazione”, inserire la stringa numerica: “01010101”;
b) nel campo “Ulteriori specificazioni fornite dal mittente”, dichiarare: “non sussistono ragioni di credito da garantire con l’ipoteca”.

ARTICOLO 3
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI

1. La trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è effettuata esclusivamente con modalità telematiche.
2. Le comunicazioni relative ad ipoteche iscritte in data anteriore al 31 dicembre 1972 presso le Sezioni stralcio di Milano 3, Napoli 3, Roma 3 e Torino 3 sono trasmesse rispettivamente ai Reparti Servizi di pubblicità immobiliare di Milano 1, Napoli 1, Roma 2 e Torino 1.

ARTICOLO 4
ESECUZIONE DELLE CANCELLAZIONI

1. La cancellazione di cui al presente provvedimento è eseguita dal conservatore, nel registro delle comunicazioni istituito con decreto interdirigenziale 23 maggio 2007, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione.

ARTICOLO 5
PUBBLICAZIONE

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia del territorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

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