Prova della simulazione e forma dell'accordo simulatorio



La prova della simulazione è sottoposta ad una particolare disciplina che può essere agevolmente intesa richiamando le regole generali sull'ammissibilità della prova testimoniale (artt. 2721 e ss. cod. civ.). Reiterando in una qualche misura quanto oggetto di riflessione a proposito dello specifico tema dell'accordo simulatorio e della controdichiarazione, possiamo dire che l'accordo simulatorio è connotato da un formalismo ad probationem con la sola eccezione del caso in cui la fattispecie dissimulata sia illecita. Tali limiti non riguardano il negozio indiretto, rispetto al quale la simulazione si distingue nettamente (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 24040/2020).

Di solito le parti che pongono in essere la simulazione si premuniscono: contestualmente alla conclusione dell'atto simulato, formano la c.d. controdichiarazionenota1, nella quale dichiarano per iscritto la reale portata del contratto apparente o nel senso che del medesimo non si vuole veramente la produzione di effetto alcuno (simulazione assoluta) o nel senso che si intendono prodotti effetti propri di un diverso accordo (simulazione relativa).

Che cosa accade nel caso in cui la controdichiarazione, intesa appunto come riscontro documentale dell'accordo simulatorio, non sia stata posta in essere, ovvero sia andata smarrita?
In particolare ci si può domandare se sia ammissibile provare la simulazione mediante testimoni e presunzioni (art. 2729 cod. civ. ) .
L'eventualità prospettata sarebbe genericamente inquadrabile nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2722 cod. civ. nota2 .

Detta norma assume in considerazione i patti aggiunti o contrari rispetto al tenore di un documento, patti la cui stipulazione si assuma anteriore o coeva alla formazione del documento medesimo. La definizione si attaglia perfettamente al rapporto che si pone tra negozio simulato ed accordo simulatorio. Che cosa è mai l'accordo simulatorio se non per l'appunto un patto di segno contrastante rispetto all'atto simulato? Per quanto attiene al dato cronologico è altrettanto evidente che le parti si accordino nel senso di ritenere non efficace l'atto concluso tra di esse, ovvero di intendere lo stesso come produttivo di effetti diversi o prima di stipulare il negozio simulato o, comunque, coevamente e non successivamente al momento del perfezionamento di esso.

Ebbene: ai sensi dell'art. 2722 cod. civ. tra le parti non risulta ammissibile la prova per testimoni quando abbia per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea. E' evidente che, diversamente, la prova testimoniale si presterebbe a facili abusi. Neppure sarebbe possibile dar conto della simulazione per il tramite di elementi presuntivi, quand'anche di speciale rilevanza (Cass. Civ., Sez. II, 28744/2018). Questo assunto non vale, con tutta evidenza, per i terzi (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. 36478/2021).

L'art. 1417 cod. civ. , che costituisce l'enunciazione specifica della disciplina del problema in esame in materia di simulazione, distingue l'ipotesi in cui essa sia dedotta dai terzi (nei casi in cui, questi sono legittimati ad opporla alle parti: II comma art. 1415 cod. civ.) da quella in cui sia fatta valere da una delle parti contro l'altra.

I terzi non sono soggetti (art. 1417 cod. civ. ) ai limiti che, come si è detto, sono previsti per la prova testimoniale (art. 2722 cod. civ. ) e per le presunzioni (art. 2729 cod. civ. : cfr. Cass. Civ., Sez. II, 5326/2017), sia in base alla semplice osservazione secondo cui essi non si potevano procurare la prova scritta della simulazione, dato il tenore riservato della controdichiarazione, sia perché i limiti alla prova testimoniale sono riferibili ai contratti e non ai fattinota3. Si rifletta in tal senso che, per il principio di relatività degli effetti contrattuali, per i terzi il negozio simulato assume la valenza di mero fatto giuridico e non di contratto nota4. Nè potrebbe dirsi che circostanze riprodotte in atto pubblico (quai la dichiarazione del venditore di aver ricevuto il prezzo della vendita) siano dotate di forza probatoria privilegiata (Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 17566/2021).

Per quanto invece concerne l'ammissibilità della prova tra i contraenti, l'art. 1417 cod. civ. dispone implicitamente l'inammissibilità della prova testimoniale, confermando la regola generale di cui all'art. 2722 cod. civ. , sancendo inversamente l'ammissibilità di tale mezzo probatorio nel solo caso in cui tra le parti sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato (Cass. Civ. Sez. III, 5371/95; Cass. Civ. Sez. II, 5555/88; Appello di Firenze, 15 gennaio 2014). nota5. Quid juris nel caso di atto strutturato mediante una pluralità di luoghi negoziali? Si pensi ad un unico documento nel quale siano ricomprese più vendite tra soggetti diversi ovvero in cui una delle parti sia la stessa (ad esempio nell'ipotesi in cui più venditori vendano ad uno stesso acquirente). E' stato deciso al riguardo come non ci sia litisconsorzio necessario tra le parti a meno che non venga in esame un collegamento funzionale tra le vendite (Cass. Civ., Sez. I, 20294/2014). Neppure quando vi sia una pluralità di atti in sequenza, nei quali cioè si interpongano a catena ulteriori soggetti tra il simulato alienante ed il simulato acquirente, risulta preclusa al terzo la prova della simulazione (Cass. Civ., Sez.III, 6075/2015).

Peraltro, anche in tema di negozio simulato la prova testimoniale risulta ammissibile alle stesse condizioni alle quali lo è in genere, ai sensi dell'art. 2724 cod. civ. , per gli atti connotati da formalismo ad substantiam o ad probationem (es.: perdita incolpevole del documento: cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, 20857/2014). Si tratta di ipotesi in cui, talvolta, non tanto si richiede di provare testimonialmente un accordo sfornito del formalismo richiesto, quanto di dar conto per testi di un patto che pure era stato consacrato per iscrittonota6 (cfr. Cass. Civ., 6480/02 in relazione allo smarrimento della scrittura ad opera del terzo consegnatario del documento).
il n.1 dell'art. 2724 cod. civ. consente l'ingresso della prova testimoniale anche quando vi sia un principio di prova scritta proveniente dalla controparte (es. un assegno circolare che sia stato utilizzato per pagare un prezzo mai incassato: cfr. Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7093/2017).

La simulazione può inoltre sempre essere provata mediante confessione (ma non quando fosse intesa a supplire ad un accordo, una controdichiarazione che necessitasse lo scritto ad substantiam: cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. 10933/2022; Cass. Civ., Sez. II, 6262/2017), ovvero mediante giuramento. Ciò in forza delle regole generali in tema di prova concernente gli atti per i quali lo scritto è richiesto ad probationem nota7.

Da precisare che, anche quando la simulazione riguardi un atto unilaterale, come ad esempio una quietanza di pagamento, pur risultando inutilizzabile il disposto di cui all'art. 2722 cod. civ. , può comunque ritenersi vietata la prova testimoniale ai sensi dell'art. 2726 cod. civ. , nonché della ritenuta applicabilità dell'art. 1417 cod. civ. , pur mediata dal criterio di compatibilità di cui all'art. 1324 cod. civ. (Cass. Civ., 7021/97 ). Si noti che, in tema di fatture commerciali, la giurisprudenza ha invece deciso che non si applicano nella materia in esame le limitazioni alla prova testimoniale, stante la natura non negoziale di esse (Cass. Civ. Sez. II, 6142/92).

Giova rammentare che l'occultamento di parte del prezzo per scopi fiscali non viene considerato, agli effetti del rapporto privatistico, illecito: l'illiceità sussiste solo di fronte al fisco e, perciò, il venditore non può invocare la libertà di prova per dimostrare che il prezzo convenuto ed occultato è superiore a quello apparente.

A proposito di simulazione relativa quanto alla indicazione della misura del prezzo, è necessario richiamare una recente opinione sorta in giurisprudenza, secondo la quale, stante la natura meramente integrativa della clausola che prevede il prezzo, non connotata da una propria autonomia strutturale, la divergenza potrebbe anche essere provata inter partes per testimoni (Cass. Civ., 3857/96 ; Cass. Civ. Sez. III, 10009/03 ). Una siffatta interpretazione, quando comunemente accolta, condurrebbe a soggettive disquisizioni sulla natura strutturale o meno di ciascuna clausola contrattuale, scavalcando di fatto il senso del divieto di cui agli artt. 2722 e 1417 cod. civ.: che cosa dire ad esempio della data dell'atto? (Cass. Civ., 10140/91 ). Nè si parli di integrazione sotto il profilo del quantum di un prezzo comunque indicato. E' infatti di tutta evidenza che l'indicazione del prezzo in misura inferiore rispetto a quella effettiva costituisce non già un elemento carente da integrare, bensì un elemento radicalmente diverso rispetto a quello realmente voluto, come tale possibile oggetto di accordo simulatorio. Da ultimo il riferimento orientamento, conformemente ai ragionamenti appena espressi, sembra sia stato negato (Cass. Civ. Sez. Unite, 7246/07; Cass. Civ., Sez. II, 7769/11; Cass. Civ., Sez. II, 3234/2015).

La divergenza della disciplina della prova nella simulazione a seconda del fatto se essa sia dedotta dalle parti, ovvero dai terzi, conduce a risultati che a prima vista potrebbero anche sembrare aberranti. E' stato di recente deciso che, in riferimento all'azione di simulazione assoluta di una vendita immobiliare proposta con successo da un terzo nei confronti dei contraenti (che nel giudizio abbiano sostenuto l'effettività dell'atto impugnato), il giudicato formatosi sulla simulazione non sortisce effetto nel giudizio successivamente instauratosi tra i due contraenti, in quanto la questione della simulazione non può dirsi decisa tra loro, soggetti anche ad un differente regime probatorio (Cass. Civ. Sez. II, 4371/95 ) nota8 .

Vedremo altrove chi può essere considerato terzo ai fini dell'art. 1417 cod. civ. , quale sia il senso di espressioni quali "simulazione fraudolenta" e "illiceità del contratto dissimulato", quale differenza infine vi sia tra frode al fisco, frode alla legge e frode ai creditori.

La prova della simulazione può possedere una rilevanza anche dal punto di vista penale: si pensi alla presunzione di accumulazione patrimoniale illecita (in riferimento ai reati mafiosi: cfr. l'art.12 sexies d.l. 306/1992) che può ben riguardare anche un "prestanome". Le misure cautelari che possono colpire i beni intestati a tale ultimo soggetto, possono essere evitate se costui vince la presunzione istituita dalla predetta norma, dando conto della provenienza di tali attività (cfr.Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 32774/2014). Sembra quasi una sorta di inversione dell'onere della prova in materia.

Note

nota1

Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., Torino, 1980, p. 473.Appare scontato riferire che, come tale, la controdichiarazione debba essere sottoscritta da tutte le parti o, comqunque, almeno da quella contro la quale essa viene fatta valere in giudizio (Cass. Civ. Sez. II, 21111/04 ).
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nota2

Galgano, Della simulazione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, vol. IV, Bologna-Roma, 1998, p. 58.
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nota3

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 917.
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nota4

In questo senso anche Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p. 156.
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nota5

Conforme la dottrina: cfr., per tutti, Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 710.
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nota6

Così anche Bianca, op. cit., p. 709, mentre altra parte della dottrina (Ricciuto, La simulazione, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, t. 2, Torino, 1999, p. 1426) ritiene di dover distinguere a seconda se si intenda provare una simulazione assoluta ovvero relativa: nel primo caso formerebbe oggetto di prova non il contratto che richiede la forma vincolata, ma la sua inesistenza, per cui la prova per testi e presunzioni sarebbe consentita in tutte e tre le ipotesi previste dall'art. 2724 cod. civ. , mentre nel caso di simulazione relativa tale prova, poiché diretta a provare l'esistenza del contratto dissimulato, sarebbe ammessa solo nel caso di cui al n.3 dell'art. 2724 cod. civ. ex art. 2725 cod. civ. .
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nota7

Ricciuto, op. cit., p. 1427. Opinione parzialmente diversa è espressa da Gazzoni, op. cit., p. 917, per il quale giuramento, confessione e interrogatorio formale sarebbero ammissibili solo quando si intenda provare una simulazione assoluta, ma non in tema di simulazione relativa, dal momento che in questo caso dovrà provarsi l'esistenza del negozio dissimulato.
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nota8

Così anche Mirabelli, op. cit., p. 367; contra Sacco, Il contratto, in Tratt. dir. priv., dir. da Rescigno, vol. X, Torino, 1982, p. 368, per il quale esiste un'unica azione volta a fare accertare la simulazione, richiedente un litisconcorzio necessario, da cui discenderebbe che la pronuncia faccia stato erga omnes.
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Bibliografia

  • GALGANO, Della simulazione, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, IV, 1998
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1967
  • RICCIUTO, La simulazione, Torino, I contratti in gen., a cura di Gabrielli, II, 1999
  • SACCO, Il contratto, Torino, Tratt.dir.priv. dir. Rescigno, X, 1982
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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