Prova della condotta diligente e prova della non imputabilità dell'inadempimento



Il rapporto tra l'art. 1176 cod. civ. e l'art. 1218 cod. civ. , dettato in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni, pone una questione di fondo particolarmente difficile.
Mentre la prima tra le norme enunciate pone il criterio generale della diligenza in astratto nell'adempimento delle obbligazioni, la seconda viene ad onerare il debitore, nel caso di mancata esatta esecuzione della prestazione, della prova che l'inadempimento o il ritardo ha avuto luogo per causa al medesimo non imputabile.
Se si dovesse assegnare all'art. 1218 cod. civ. un significato esclusivamente letterale, si dovrebbe concludere che, il debitore è responsabile in tutti i casi in cui non ha adempiuto, a meno che egli non provi la sopravvenienza di una causa che ha impedito l'adempimento; una causa, peraltro, non dipendente dalla sua volontà né da sua colpa.
Incomberebbe cioè sul debitore la prova positiva dell'evento che ha reso impossibile la prestazione e che tale evento non è riconducibile alla propria sfera giuridica nota1 .
L'art. 1176 cod. civ. stabilisce invece che, nell'adempiere l'obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Sembrerebbe dunque che egli non debba adoperarsi con mezzi straordinari per evitare l'inadempimento, bensì che egli sia semplicemente obbligato a comportarsi secondo il metro della media diligenza.
Il confronto tra le due disposizioni invita a formulare un interrogativo.
Può essere fornita la prova della non imputabilitá al debitore della difettosità del risultato finale sulla scorta della prova positiva, fornita da parte di costui, di aver tenuto una condotta conforme al modello di cui all'art. 1176 cod. civ. , vale a dire di essersi comportato con la diligenza del buon padre di famiglia?
A questa domanda suole esser data una risposta negativa nota2 : nel caso di inadempimento sembra che il debitore abbia l'onere di individuare specificamente la causa a lui non imputabile che lo ha prodotto, diversamente rimanendo a carico del soggetto passivo dell'obbligazione la responsabilità per la mancata produzione del risultato utile per il creditore.
Prima di essere eventualmente confermate, queste affermazioni devono, tuttavia, essere coordinate con alcune riflessioni generali attinenti al fondamento generale della responsabilità del debitore.

Note

nota1

In tal senso Bianca, Dell'inadempimento delle obbligazioni, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.166; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980, p. 97, Cottino, L'impossibilità sopravvenuta della prestazione e la responsabilità del debitore, Milano, 1955, p. 211. Secondo quest'ultimo A. rimane a carico del debitore l'eventuale causa ignota. Lo stesso criterio si applica a ruoli invertiti quando il debitore convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ. , per l'effetto dovendo in tal caso essere il creditore a dover dare conto della propria condotta adempiente (ovvero che il mancato adempimento non discende da causa a lui imputabile). Il medesimo criterio è stato ritenuto applicabile anche quando venga in considerazione non già l'inadempimento, bensì soltanto un inesatto adempimento (es. in relazione ad un'obbligazione accessoria: Cass. Civ. Sez. Unite, 13533/01).
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nota2

Conformi Osti, Deviazioni dottrinali in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1954, p. 607; Visintini, Inadempimento e mora del debitore, in Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, Milano, 1987. Contra Mengoni, voce Responsabilità contrattuale (diritto vigente), in Enc. dir., p. 1091; Di Majo, Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ.a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988, p. 466, i quali sostengono che l'unico criterio normativo utilizzabile per la determinazione dell'imputabilità o della non imputabilità del mancato adempimento è l'art. 1176 cod. civ. .
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Bibliografia

  • BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Branca e Scialoja, 1979
  • COTTINO, L’impossibilità sopravvenuta della prestazione e la responsabilità del debitore: problemi generali, Milano, 1955
  • DI MAJO, Delle obbligazioni in generale (Artt. 1173-1176), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXIII, 1988
  • MENGONI, Responsabilità contrattuale (diritto vigente), Milano, Enc.dir.
  • OSTI, Deviazioni dottrinali in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1954
  • VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, Milano, Comm.cod.civ. dir. da Slesinger, 1987

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