Proroga della società, opposizione dei creditori





I creditori particolari del singolo socio di una società in nome collettivo, fino al termine di durata di quest'ultima, non possono soddisfarsi sulla quota del loro debitore
(art. 2305 cod. civ. ). Quali effetti sortirebbe l'accordo unanime dei soci inteso a prorogare la durata della società oltre il termine originariamente previsto? E' chiaro che una siffatta decisione (o l'equivalente atteggiamento consistente nella prosecuzione in fatto dell'esercizio dell'attività sociale) non potrebbe pregiudicare i predetti creditori particolari del socio.

Ecco spiegato il tenore dell'art. 2307 cod. civ. , a mente del quale il creditore particolare dl socio può fare opposizione alla proroga della società entro tre mesi dall'iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese. Nell'ipotesi in cui l'opposizione sia accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente. Il III comma della norma considera l'ipotesi della proroga tacita: nel caso ciascun socio può sempre recedere dalla società dando preavviso a norma dell'art. 2285 cod. civ. di almeno tre mesi, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore: troverà applicazione cioè la disciplina dettata dall'art. 2270 cod. civ. (art. 2307 cod. civ. ).

La legge cerca dunque di contemperare i diversi interessi in gioco, consentendo al creditore particolare del socio di una società in nome collettivo o in accomandita semplice di esprimere il proprio interesse a non subire dilazioni in relazione all'esigenza di soddisfare il proprio credito. Affinché l'opposizione possa avere successo occorre che il creditore dia dimostrazione di non poter realizzare il proprio diritto aggredendo utilmente beni diversi dalla partecipazione del socio.

Il procedimento di opposizione varia a seconda che la proroga sia espressa ovvero tacita.

A questo proposito l'art. 2307 cod. civ. distingue il caso di proroga espressa, deliberata cioè dai soci, da quella tacita, che ha luogo con la continuazione dell'attività sociale dopo la scadenza del termine così come indicato dall'art. 2273 cod. civ. . Nella prima eventualità il creditore particolare può fare opposizione alla proroga entro tre mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese in modo che, se l'opposizione venga accolta, la società sarà obbligata a liquidare la quota del socio entro tre mesi dalla notificazione delle sentenza.

In ipotesi di proroga tacita, invece, la società si considera prorogata a tempo indeterminato con la conseguenza che il socio potrà recedere in qualsiasi momento dalla società a norma dell'art. 2285, I comma, cod. civ. , mentre il creditore particolare potrà chiedere la liquidazione del socio a norma dell'art. 2270 cod. civ. , come previsto per la società semplice, senza necessità cioè, di instaurare un giudizio di opposizione nota1.

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Note

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Bavetta, Proroga della società, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. V, Torino, 1997, p. 894.
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Bibliografia

  • BAVETTA, Proroga della società, Torino, Comm. cod. civ. dir. da P. Cendon, V, 1997

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